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Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 2001 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sul reddito - IVA - deducibilità del costo - detraibilità dell'IVA - operazione oggettivamente inesistente - onere della prova - spetta all'ufficio - presunzioni semplici - sono ammissibili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA relativa a una fattura di 50.000 euro emessa da M. S. s.r.l. per una sponsorizzazione pubblicitaria su autovetture da rally. Secondo l'Ufficio, l'operazione era oggettivamente inesistente. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo l'effettività della sponsorizzazione, documentata dal contratto, dalle fotografie delle autovetture recanti il marchio e dal pagamento della fattura.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento. L'Ufficio non ha assolto l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, l'inesistenza oggettiva della prestazione. Al contrario, il contribuente ha fornito elementi documentali puntuali: un contratto dettagliato quanto a veicoli, spazi pubblicitari e manifestazioni, fotografie riconducibili agli eventi e pagamento non contestato della fattura. Le valutazioni dell'Ufficio sul limitato ritorno d'immagine, sulla convenienza economica della sponsorizzazione e sulle irregolarità fiscali della società emittente sono state ritenute non idonee a dimostrare l'inesistenza dell'operazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  • Art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale principio generale in base al quale la parte soccombente deve rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulle operazioni oggettivamente inesistenti

    Cass. nn. 3474/2018, 3473/2018, 25538/2017, 17818/2016, 4353/2016, 28683/2015, 428/2015, 25578/2014 e 24426/2013

    Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di un costo o la detraibilità dell'IVA sostenendo che la fattura riguarda un'operazione oggettivamente inesistente, spetta all'Ufficio dimostrare che la prestazione non è stata effettuata. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma deve essere concreta e idonea. Una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di un'operazione oggettivamente inesistente, l'Amministrazione deve prima dimostrare l'inesistenza della prestazione; non è sufficiente richiamare anomalie formali, irregolarità fiscali del fornitore o valutazioni di scarsa convenienza economica.
  • Un contratto di sponsorizzazione dettagliato, con indicazione precisa delle prestazioni, dei mezzi pubblicitari, delle manifestazioni e dei periodi di esecuzione, costituisce un importante elemento a favore dell'effettività dell'operazione.
  • Fotografie, documentazione dell'evento, materiali pubblicitari e prove del pagamento possono integrare una prova sufficiente dell'esecuzione della prestazione fatturata.
  • Il limitato o incerto ritorno commerciale di una spesa pubblicitaria non dimostra, di per sé, che l'operazione sia inesistente; le scelte imprenditoriali non sono normalmente sindacabili nel merito dall'Amministrazione, salvo prova di artificiosità o estraneità all'attività.
  • Le irregolarità dichiarative o fiscali del fornitore possono costituire indizi, ma non provano automaticamente che la prestazione non sia stata eseguita.
  • È opportuno conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili, fotografie, report delle campagne pubblicitarie e ogni documento idoneo a collegare la prestazione all'attività concretamente svolta.

Testo integrale

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