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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15951/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di uno stock di capi di abbigliamento per euro 47.760, pagato dall'acquirente con un assegno circolare poi risultato rubato in bianco e contraffatto nella numerazione. La società venditrice aveva chiesto alla propria banca un controllo di bene-emissione, trasmettendo via fax la copia del titolo; una dipendente della banca aveva contattato la filiale della banca emittente e aveva ricevuto conferma della regolare emissione, informazione poi riferita alla venditrice. Scoperto che l'assegno era falso, la venditrice ha agito per il risarcimento contro la banca emittente e contro la banca negoziatrice, chiamando anche Telecom Italia. Nei gradi di merito è stata affermata una responsabilità concorrente della venditrice per non avere adottato cautele preliminari, mentre la banca negoziatrice è stata ritenuta non responsabile. In cassazione la ricorrente ha denunciato: (1) violazione degli artt. 1227 e 1147 c.c., contestando l'affermazione di un onere di diligenza a suo carico, la pretesa anomalia dell'uso di assegni circolari nel commercio e sostenendo che l'errore successivo della banca avesse interrotto il nesso causale; (2) violazione degli artt. 1218, 1175, 1176 e 1710 c.c., nonché 2043 e 1147 c.c., sostenendo che la banca negoziatrice avesse omesso controlli doverosi oltre alla mera telefonata di verifica, come la richiesta dell'originale del titolo e ulteriori consultazioni di archivi e banche dati sugli assegni rubati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare accertamenti di fatto della Corte d'appello, sia sulla non usualità commerciale dell'operazione, sia sull'adeguatezza delle verifiche della banca negoziatrice. Quanto al primo motivo, la doglianza sull'interruzione del nesso causale è stata reputata assertiva e comunque infondata, poiché il giudice di merito aveva logicamente affermato che una verifica camerale avrebbe consentito di evitare la vendita e il danno. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la banca che, su richiesta del cliente, fornisca informazioni di bene-emissione può rispondere contrattualmente se le notizie risultano errate, ma ha rilevato che la responsabilità ex art. 1218 c.c. presuppone un inadempimento imputabile; nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso, con apprezzamento di fatto non sindacabile, la necessità di ulteriori cautele, in assenza di elementi di anomalia e in considerazione della mancata corrispondenza del numero dell'assegno con quelli rubati. Sono state liquidate le spese in favore della banca resistente e compensate quelle verso Telecom Italia.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per il concorso colposo del danneggiato e per la ripartizione causale del danno; la valutazione del concorso e del grado di efficienza delle colpe è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 1147 c.c.

    Citado dalla ricorrente, ma non decisivo nella decisione; la Corte non vi ricava un diverso criterio di imputazione rispetto agli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.

  • art. 1218 c.c.

    In tema di responsabilità contrattuale, il debitore non risponde dell'inadempimento a sé non imputabile; la banca negoziatrice è stata esclusa da responsabilità perché la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di ragioni per ulteriori cautele e quindi l'assenza di colpa.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di correttezza, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'adeguatezza della condotta bancaria dipendesse da accertamenti di fatto non censurabili in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato quale parametro di diligenza professionale della banca; la Corte ha però valorizzato l'apprezzamento di merito sulla sufficienza della semplice telefonata di verifica in concreto.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato per il dovere di diligenza del mandatario; la Corte non ne ha tratto un obbligo di controlli ulteriori rispetto a quelli ritenuti congrui in fatto dalla Corte d'appello.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata; la Corte non ha ravvisato profili di responsabilità aquiliana della banca negoziatrice sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Evocato nel valutare l'inammissibilità delle censure che, in realtà, miravano a contestare il merito dell'accertamento fattuale e motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato per la notifica del ricorso anche a soggetti non destinatari dell'impugnazione, con conseguente compensazione delle spese rispetto a Telecom Italia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, né la valutazione delle circostanze concrete che giustificano o escludono specifiche cautele.
  • Il concorso colposo del danneggiato e la graduazione dell'efficienza causale delle condotte concorrenti appartengono al giudizio di merito e sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e adeguata.
  • In materia di responsabilità contrattuale della banca che fornisce un'informazione di bene-emissione o similare, la responsabilità richiede non solo l'inesattezza dell'informazione, ma anche un inadempimento imputabile; se il giudice di merito esclude, in concreto, la necessità di ulteriori verifiche, non è consentito in cassazione sostituire una diversa valutazione di diligenza.
  • Quando il giudice di merito accerta che una verifica preventiva omessa dal danneggiato avrebbe consentito di evitare l'operazione dannosa, il nesso causale tra omissione e danno può essere ravvisato anche in presenza di successivi errori di terzi, purché questi non siano dimostrati come causa esclusiva e assorbente dell'evento.
  • La banca che effettui una verifica di bene-emissione mediante telefonata alla banca emittente non è, di per sé, tenuta ad acquisire l'originale del titolo o a consultare ulteriori banche dati se, in concreto, non emergono anomalie tali da imporre maggiori cautele.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoIntermediazione finanziariaResponsabilità professionale
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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