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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- del 22 aprile 2025, con cui il Ministero della Difesa disponeva nei confronti del ricorrente la sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi; - di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per due mesi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare inflittagli dal Ministero della Difesa per avere, in concorso con altra persona, occupato abusivamente locali cantina pertinenti ad alloggi del demanio militare e locato a terzi una delle cantine, percependo un corrispettivo mensile. La condotta era stata oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla carenza della motivazione sulla scelta e sulla durata della sanzione, alla violazione dei criteri di gradualità e proporzionalità e all'erronea valutazione degli elementi posti a fondamento della sanzione. L'Amministrazione ha richiamato in giudizio la non eccellenza dello stato di servizio, precedenti disciplinari del 2017 e il discredito arrecato all'immagine dell'Arma.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla sanzione irrogata. Il TAR ha ritenuto che l'art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 imponga di commisurare la sanzione al tipo e alla gravità della mancanza, considerando anche precedenti disciplinari, grado, età e anzianità di servizio. La motivazione del provvedimento, limitata al richiamo generico ai principi di gradualità e proporzionalità e ai criteri di legge, è stata giudicata tautologica e inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dall'Amministrazione e il peso attribuito ai diversi elementi. Le valutazioni disciplinari dell'Amministrazione sono ampiamente discrezionali e non possono essere sostituite dal giudice, ma restano sindacabili in caso di travisamento, evidente sproporzionalità, illogicità o mancata formazione del convincimento secondo un processo logico e coerente. Il TAR ha inoltre rilevato che le difese erariali avevano valorizzato per la prima volta elementi non contenuti nella motivazione originaria e che uno dei precedenti disciplinari richiamati era stato annullato con precedente sentenza del TAR, pur risultando ancora annotato, configurando un grave vizio istruttorio. È rimasta inoltre indimostrata la risonanza mediatica della vicenda e l'estensione del discredito oltre l'ambito riservato. È stata confermata la responsabilità disciplinare per i fatti accertati, non contestata dal ricorrente, mentre è stato annullato il provvedimento nella parte relativa alla determinazione della sanzione. L'Amministrazione dovrà riesercitare il potere e determinare una nuova sanzione, fornendo una motivazione puntuale e articolata sul peso dei singoli elementi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1355 d.lgs. n. 66/2010

    1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

    La scelta della specie e della durata della sanzione deve essere effettuata considerando la gravità della condotta e, inoltre, i precedenti disciplinari e di servizio, il grado, l'età e l'anzianità del militare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nell'irrogazione di sanzioni disciplinari militari, l'Amministrazione deve motivare in modo effettivo, puntuale e intellegibile non solo la responsabilità dell'incolpato, ma anche la scelta della specie e della durata della sanzione, indicando il peso concretamente attribuito ai criteri rilevanti previsti dall'art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010.
  • Il richiamo meramente assertivo ai principi di gradualità e proporzionalità e ai criteri legislativi non è sufficiente a motivare la graduazione di una sanzione disciplinare, quando non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dall'Amministrazione né di verificare l'adeguatezza della sanzione rispetto ai fatti.
  • La discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della gravità dell'infrazione e nella scelta della sanzione non esclude il sindacato giurisdizionale sui casi di travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, palese irrazionalità o mancata formazione della decisione secondo un processo logico e coerente.
  • La motivazione del provvedimento disciplinare non può essere integrata mediante elementi fattuali introdotti per la prima volta nelle difese processuali; inoltre, la valorizzazione di precedenti disciplinari richiede che tali precedenti siano correttamente verificati e non siano stati annullati.
  • Quando il giudice annulla la sanzione per carenza di motivazione e vizi istruttori, senza escludere la responsabilità disciplinare per i fatti accertati, l'Amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione e determinare una nuova sanzione, motivando specificamente la scelta e il peso dei singoli elementi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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