Cassazione Penale, Ordinanza n. 20474/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la responsabilità dell'imputato per furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sui criteri seguiti per negare l'applicazione del minimo edittale della pena. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non indicava gli specifici elementi posti a base dell'asserito vizio e non consentiva di individuare con precisione i rilievi devoluti al giudizio di legittimità; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata era reputata logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; è inammissibile la censura generica o indeterminata che non consenta al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza deve essere specifica e autosufficiente quanto basta a individuare con precisione il vizio denunciato; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
- La censura sulla dosimetria della pena deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli elementi concreti che renderebbero illogica o mancante la scelta del giudice; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità dispone le conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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