Cassazione Civile, Ordinanza n. 20934/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che si doleva dei danni subiti a seguito della negoziazione di assegni bancari emessi da terzi e poi risultati nulli o privi di copertura, versati su conti correnti intestati a società da lui amministrate. In base a tali versamenti le società avevano ottenuto finanziamenti poi revocati, con conseguente pregiudizio allegato sia per le società sia, in proprio, per il medesimo soggetto quale fideiussore delle obbligazioni sociali. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva rigettato la domanda risarcitoria; la successiva ordinanza di Cassazione aveva confermato il rigetto ritenendo, tra l'altro, che la sentenza di appello avesse individuato nella condotta del medesimo soggetto la causa esclusiva del danno sulla base della stessa esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, e che tale ratio decidendi non fosse stata specificamente censurata. Con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. il ricorrente ha dedotto due errori di fatto: (1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non impugnata la ratio decidendi relativa al contributo causale attribuitogli; (2) la Corte avrebbe erroneamente valorizzato, come elemento utilizzabile dal giudice civile, un provvedimento penale di rinvio a giudizio poi annullato, nonostante a suo dire non vi fosse stata alcuna sentenza penale né atti di quel processo prodotti o acquisiti. Le resistenti hanno contrastato il ricorso con controricorso e memorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che il ricorrente non avesse assolto l'onere di specifica indicazione e trascrizione dell'atto richiamato, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., applicabile anche al ricorso per revocazione tramite il rinvio dell'art. 391-bis c.p.c.; inoltre la doglianza mirava in realtà a contestare l'interpretazione del precedente ricorso per cassazione, cioè un possibile errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito e comunque inammissibile per aspecificità, osservando che il riferimento al procedimento penale era solo incidentale e non decisivo nella motivazione della precedente ordinanza, che invece si fondava in modo dirimente sulla mancata specifica impugnazione della ratio relativa al contributo causale del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di un errore percettivo decisivo, non quando la doglianza investe la valutazione o l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione deve essere proposta con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti, con conseguente applicazione degli oneri di specifica indicazione propri del ricorso per cassazione.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti; la sola indicazione della pagina non basta se non consente di verificare in modo univoco l'errore di fatto dedotto.
art. 384 c.p.c.
Il ricorrente aveva dedotto la violazione dei vincoli derivanti dal precedente annullamento, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio rilevante, poiché la motivazione del giudice di rinvio era stata comunque coerente con il dictum precedente.
art. 380-bis, comma secondo, c.p.c.
Le controricorrenti hanno depositato memorie nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere usata per rimettere in discussione l'interpretazione degli atti o la valutazione delle risultanze processuali già compiuta dal giudice di legittimità.
- Quando il ricorso per revocazione censura il preteso mancato esame di un motivo di ricorso precedente, il ricorrente deve riportare in modo puntuale il contenuto dell'atto asseritamente trascurato, così da consentire la verifica dell'errore percettivo in termini oggettivi e univoci.
- La mera indicazione della pagina di un atto non soddisfa l'onere di specifica indicazione se non è accompagnata dalla trascrizione del passaggio rilevante e non consente di dimostrare che il giudice abbia realmente omesso di percepire un dato processuale.
- Un riferimento incidentale, non decisivo, a elementi provenienti da un diverso procedimento non può fondare la revocazione se la ratio decisiva della decisione impugnata risiede altrove.
- Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e decisiva non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile anche se vengono contestati argomenti ulteriori o marginali della motivazione.
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