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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38754/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso alla Corte di cassazione era diretto a contestare la riforma della sentenza di assoluzione operata dalla Corte d'appello di Firenze (con giudizio abbreviato) che, dopo aver acquisito integrazioni probatorie sui dati dei dispositivi sequestrati, aveva condannato Del Duca per le truffe a lui contestate. Il difensore deduceva: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. denunciando che la consulenza tecnica acquisita dal pubblico ministero non avrebbe potuto essere assunta (al massimo si sarebbe dovuta disporre una perizia), che la consulenza era riferita a un procedimento diverso e acquisita dopo la sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 584 c.p.p. per omissione della notifica degli allegati (in particolare della consulenza tecnica) con l'atto di appello del pubblico ministero

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la rinnovazione dell'istruttoria in appello: il pubblico ministero aveva richiesto l'integrazione probatoria ed il giudice d'appello aveva esaminato in contraddittorio il tecnico (Luca Cadonici) acquisendone poi la relazione; la difesa ha avuto la possibilità di controesame e ha scelto di non nominare un consulente di parte. Quanto alla mancata notifica degli allegati, la Corte ha affermato che non esiste obbligo di notificare gli "allegati" all'atto di appello e che l'inosservanza non comporta né l'inammissibilità dell'appello né la nullità del processo del grado successivo, salvo il limitato effetto di non far decorrere termini per eventuale impugnazione incidentale della parte privata. Non essendosi prodotto alcun concreto pregiudizio, la censura è risultata infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Consente l'integrazione istruttoria in appello ma nel rispetto del contraddittorio; la Corte ha ritenuto regolare l'acquisizione della consulenza tecnica attraverso l'esame in contraddittorio del tecnico e l'acquisizione della relativa relazione

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Regola la notifica dell'atto di impugnazione; la Corte ha chiarito che non esiste obbligo di notificare gli allegati (come la consulenza tecnica) e la loro mancata notifica non determina l'inammissibilità dell'appello né la nullità del giudizio successivo, salvo effetti limitati sui termini per l'impugnazione incidentale

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato per dire che l'inosservanza della notificazione non rientra tra i casi che determinano l'inammissibilità dell'appello ai sensi di tale articolo

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per escludere che la mancata notifica costituisca una nullità rilevante ai sensi delle nullità previste da tale articolo

  • art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione del pregiudizio: la statuizione assolutoria pronunciata in primo grado secondo questa norma non poteva essere efficacemente impugnata dall'imputato e quindi l'omissione di notifica non aveva arrecato concreto danno all'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e, in caso di profili di colpa nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è possibile solo in via eccezionale e deve sempre rispettare il diritto al contraddittorio: l'acquisizione di consulenze o perizie è legittima se il tecnico viene escusso in contraddittorio e la difesa ha la possibilità di controesame o di nominare un proprio consulente
  • La semplice mancata notifica degli allegati all'atto di appello del pubblico ministero non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del giudizio successivo; il rimedio rilevante è limitato (es. mancata decorrenza di termini per impugnazioni incidentali) e serve valutare il concreto pregiudizio subito dalla parte
  • Le censure di violazione di legge relative a modalità di acquisizione di prove in appello devono dimostrare un effettivo pregiudizio procedurale o sostanziale: in mancanza di tale pregiudizio la Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile
  • La proposizione di ricorsi infondati o formulati senza adeguata valutazione delle regole procedurali può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare attentamente le prospettive di ammissibilità prima di impugnare

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