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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23024 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della L. n. 289 del 2002. La CTR aveva ritenuto perfezionabile il condono anche quando, applicando l’incremento del 25% al valore dichiarato del terreno pertinenziale, non risultasse dovuta alcuna ulteriore imposta. Secondo l’Agenzia, invece, la definizione agevolata della lite presuppone necessariamente il pagamento di una somma, non essendo applicabile quando l’incremento del valore non genera maggiore imposta di registro, ipotecaria o catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro il diniego di condono. Ha ritenuto che, in materia di imposta di registro, non sia possibile definire la lite ai sensi dell’art. 11 della L. n. 289 del 2002 quando, anche dopo l’incremento del 25% del valore dichiarato, non risulti dovuta alcuna maggiore imposta rispetto a quella già versata. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Le Palme S.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.550,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Le disposizioni consentono all’Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato degli immobili ai fini dell’imposta di registro e di procedere alla relativa liquidazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11

    La definizione agevolata delle liti in materia di imposta di registro presuppone l’esistenza di una maggiore imposta da definire e il pagamento della somma prevista dalla disciplina del condono. Non è applicabile quando l’incremento del 25% del valore dichiarato non determina alcuna ulteriore imposta dovuta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Consente di proporre ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale vizio è stato riconosciuto fondato dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 3954 del 19 febbraio 2014

    "In tema di imposta di registro, deve essere esclusa la possibilità di definizione agevolata della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, nel caso in cui il contribuente, pur applicando l’incremento del venticinque per cento al valore dichiarato, non sia tenuto al pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella già assolta in sede di registrazione"

    La Corte ha applicato il precedente secondo cui il condono non può perfezionarsi in assenza di una concreta maggiore imposta da pagare.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una lite fiscale richiede normalmente l’esistenza di una pretesa tributaria concreta e di un importo effettivamente dovuto; non basta il solo calcolo astratto previsto dalla legge.
  • In materia di imposta di registro, l’incremento percentuale del valore dichiarato rileva ai fini del condono solo se produce una maggiore imposta rispetto a quella già versata.
  • Quando il condono non genera alcun pagamento, l’istanza può essere legittimamente respinta per mancanza del presupposto economico della definizione agevolata.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito e rigettare il ricorso originario quando la questione è esclusivamente giuridica e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La qualificazione di un’area come pertinenza può incidere sulla determinazione del valore e delle imposte, ma non supera il requisito fondamentale della sussistenza di una maggiore imposta dovuta per accedere al condono.

Testo integrale

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