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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14027/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha applicato a Bellanova la pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 33 c.p.m.p. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 1371 del codice dell'ordinamento militare e del principio del ne bis in idem, sostenendo che erano già stati avviati procedimenti disciplinari (anche dall'Arma dei Carabinieri e dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo) per gli stessi fatti; censura inoltre l'automaticità della rimozione dal grado senza procedimento disciplinare preventivo e prospetta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 c.p.m.p., richiamando pronunce della Corte costituzionale e principi CEDU/UE sul divieto di cumulo di sanzioni di natura sostanzialmente penale. Deduce altresì questioni relative alla determinazione della pena principale (superiore a tre anni) e alla sostituzione con la reclusione militare.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la rimozione dal grado sia stata applicata correttamente come pena accessoria automatica prevista dall'art. 33 c.p.m.p. in rapporto al titolo di reato (falso ideologico ex artt. 476 e 479 c.p.), indipendentemente dalla questione della conversione della pena principale in reclusione militare. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di ne bis in idem: la rimozione dal grado è un effetto penale automatico della condanna e non determina di per sé la cessazione del rapporto di lavoro, che può essere pronunciata solo a seguito di separato procedimento disciplinare amministrativo secondo il D.Lgs. n. 66/2010. L'art. 1371 D.Lgs. n. 66/2010 non trova dunque applicazione estensiva per impedire l'adozione, in ambiti distinti (penale e disciplinare), di sanzioni che perseguono finalità diverse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 183 disp.att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione, in sede esecutiva, delle pene accessorie disposte dalla sentenza penale definitiva; la rimozione è stata applicata in esecuzione dell'ordine di condanna.

  • art. 33 codice penale militare di pace (c.p.m.p.)

    Dispositivo che inserisce la rimozione dal grado tra le pene accessorie conseguenti alla condanna per taluni reati; la Corte ha ritenuto che la rimozione operi automaticamente all'esito della condanna per i delitti elencati.

  • art. 29 codice penale militare di pace

    Richiamato per spiegare l'effetto della pena accessoria sulla qualifica del militare (riduzione alla condizione di militare di ultima classe) e per chiarire che la rimozione è effetto penale distinto dalla cessazione del rapporto di impiego.

  • art. 17 cod. pen.

    Indica la reclusione quale pena prevista per i delitti comuni; la Corte ha rilevato che il reato di falso rientra tra quelli originariamente puniti con la reclusione, legittimando l'applicazione automatica della pena accessoria.

  • art. 63 c.p.m.p.

    Norma sulla sostituzione della pena con la reclusione militare: la Corte ha ritenuto che la questione sia irrilevante ai fini dell'applicazione della rimozione quando il titolo di reato è un delitto comune già punito con la reclusione.

  • art. 20 cod. pen.

    Principio per cui le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna alla pena principale; la Corte lo invoca per confermare il carattere automatico della rimozione come effetto penale.

  • art. 1371 D.Lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari richiamato dal ricorrente: la Corte ha precisato che la norma opera nel solo ambito disciplinare e non impedisce l'applicazione autonoma di una pena accessoria penale e di sanzioni disciplinari amministrative complementari.

  • D.Lgs. n. 66/2010 (articoli 866, 867, 923 richiamati nella sentenza della Consulta)

    La Corte costituzionale aveva censurato alcune disposizioni del D.Lgs. 66/2010 per mancanza di garanzie procedurali; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto che la rimozione penale non produca automaticamente la cessazione del rapporto e che il profilo costituzionale richiamato dal ricorrente sia irrilevante nel caso concreto.

  • Sentenze della Corte di Cassazione citate (Sez.1 n. 2969 e n. 2970 del 26/09/2019; Sez.5 n. 8280 del 22/01/2008)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il carattere automatico delle pene accessorie e la compatibilità dell'applicazione di misure penali automatiche con l'adozione, separata e non automatica, di sanzioni disciplinari.

  • Principi CEDU e Corte di Giustizia europea

    Richiamati dal ricorrente sul divieto di cumulo di sanzioni di natura penale; la Corte ha ritenuto tali argomentazioni non ostative alla distinzione tra effetto penale automatico e procedimento disciplinare autonomo.

  • Sentenze della Corte costituzionale n. 268/2016 e n. 286/2016 (richiamate dal ricorrente)

    Il ricorrente invoca pronunce costituzionali sulla tutela dei diritti e sulle garanzie procedurali in materia di cessazione dal servizio; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali pronunce non inficino l'applicabilità automatica della rimozione come effetto penale, essendo la cessazione del rapporto materia di procedimento disciplinare distinto.

Massime di principio

  • La pena accessoria prevista dal codice penale militare di pace (es. rimozione dal grado) consegue automaticamente alla condanna per i delitti espressamente elencati e va applicata dal giudice penale in sede esecutiva indipendentemente dall'esito di eventuali procedimenti disciplinari amministrativi.
  • L'applicazione di una pena accessoria penale non determina di per sé la cessazione del rapporto di pubblico impiego: la risoluzione del rapporto è rimessa a un separato procedimento disciplinare amministrativo che valuta proporzionalità e conseguenze sul rapporto di servizio.
  • Il divieto di 'ne bis in idem' e l'art. 1371 del codice dell'ordinamento militare operano nell'ambito disciplinare e non impediscono che, in ambiti diversi (penale e disciplinare), si adottino sanzioni distinte purché perseguano finalità differenti e siano sottoposte a procedure e garanzie diverse.
  • La prospettata illegittimità costituzionale dell'automaticità della rimozione non è automaticamente rilevante: occorre differenziare tra l'effetto penale automatico della condanna e gli ulteriori effetti amministrativi che richiedono un procedimento autonomo.
  • In casi simili, il difensore deve distinguere le censure rivolte all'ambito penale (impugnazione dell'applicazione della pena accessoria) da quelle rivolte all'ambito amministrativo/disciplinare (tutela del rapporto di lavoro), promuovendo rimedi giurisdizionali adeguati per ciascun profilo.

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