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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32144/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Diego Gatto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il delitto di furto (art. 624 cod. pen.). Il motivo unico denunciava la violazione degli artt. 624, comma 3, cod. pen., 129 e 529 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per mancanza della querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'atto redatto il 4 gennaio 2017 dal Commissariato di P.S. di Cesena, pur intestato come verbale di ricezione della "denuncia/querela", non contiene alcuna espressione della volontà della persona offesa (Anna Maria Lanzoni) di voler perseguire penalmente l'autore del furto. Il verbale documenta solo che la persona ha "denunciato" il fatto e la rubricazione come "denunciante" non equivale a una manifestazione di querela. Non ricorrendo alcuna ipotesi alternativa di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è mancata la condizione di procedibilità; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva proseguire.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, cod. pen.

    Il reato di furto, nella sua forma non aggravata come nel caso di specie, era procedibile a querela della persona offesa; pertanto la mancata querela determinerà l'improcedibilità dell'azione penale salvo ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Le ipotesi di deroga alla querela (situazioni in cui l'azione può comunque procedere) non erano configurabili nel caso concreto; dunque, in assenza della querela, manca la condizione di procedibilità.

  • art. 529, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha valutato la questione di diritto con riferimento alla mancanza della condizione di procedibilità, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Norma applicata in sede di merito come causa di attenuazione riconosciuta dal Tribunale; non rilevante rispetto alla questione di procedibilità per mancata querela.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale in Cassazione; riguarda le modalità processuali in sede di impugnazione e non il merito sostanziale del reato.

Massime di principio

  • Per i reati procedibili a querela (come il furto non aggravato), è indispensabile la presenza di una chiara manifestazione di volontà della persona offesa a perseguire penalmente l'autore: una generica 'denuncia' o la semplice indicazione 'denunciante' non sempre sono sufficienti.
  • Il verbale di ricezione deve contenere un esplicito riferimento alla querela o una dichiarazione inequivocabile della volontà della parte offesa di procedere; in assenza, l'azione penale è improcedibile salvo le ipotesi tassative indicate dall'art. 129 c.p.p.
  • Se manca la condizione di procedibilità e non ricorre alcuna deroga prevista dalla legge, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio poiché l'azione penale non può proseguire.
  • In fase di raccolta della notizia di reato, le forze di polizia e il pubblico ministero devono registrare espressamente la natura dell'atto (querela) e la volontà della persona offesa; la lettura e firma del verbale non sopperiscono automaticamente all'assenza di una manifestazione di querela.
  • Per la difesa, la mancata qualificazione dell'atto come querela costituisce un valido motivo di impugnazione per vizi di procedibilità; per la parte pubblica, è opportuno integrare il verbale con una dichiarazione esplicita della persona offesa quando il reato è procedibile a querela.

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