Cassazione Penale, Sentenza n. 14343/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che li ha confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Le censure principali sono il vizio di motivazione e il travisamento della prova (contestazione degli accertamenti del curatore e delle indagini sulla cessione e sull'affitto del ramo d'azienda), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestazioni sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come distrattive (cessione di ramo d'azienda e trasferimento di beni strumentali senza adeguato corrispettivo e senza restituzione), ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione del fatto e della prova effettuata dal giudice di merito, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta e dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 comma 1, n.1 legge fallimentare
La sottrazione di beni o di crediti dal patrimonio sociale senza che il corrispettivo entri nell'attivo fallimentare integra la bancarotta fraudolenta per distrazione; il patrimonio va inteso anche in senso 'lato' comprendente crediti.
art. 2560 comma 2 cod. civ.
La responsabilità dell'acquirente rispetto ai debiti pregressi non elimina la rilevanza penale della cessione distrattiva: quella responsabilità è un effetto successivo e non impedisce la configurazione del reato.
art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.
Riferimento alla limitazione del sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto dopo la modifica normativa: non è ammessa la rivalutazione del travisamento del fatto in sede di legittimità.
art. 133 c.p.
Regola le circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare anche un solo elemento per riconoscerle o escluderle; qui il diniego è fondato sulla gravità della condotta e sui precedenti.
art. 165-bis d.lgs. 271/1989
Richiamato in relazione all'onere di indicazione e allegazione degli atti che si assumono travisati: il ricorrente deve rendere il motivo autosufficiente allegando gli atti necessari.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la sanzione alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare la prova; i motivi che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono spesso inammissibili.
- La cessione di ramo d'azienda o di beni societari senza corrispettivo reale o senza immissione del corrispettivo nell'attivo fallimentare può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione.
- La responsabilità dell'acquirente per i debiti della società (art. 2560 c.c.) non esclude la configurabilità del reato di distrazione; tale responsabilità è valutazione distinta e successiva.
- Per dedurre un travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare e allegare puntualmente gli atti che si ritengono travisati, rendendo il ricorso autosufficiente; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche unicamente dalla gravità della condotta o dai precedenti penali; la dosimetria della pena è difficilmente rivedibile in sede di legittimità.
Testo integrale
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