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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1719/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (reato: omicidio stradale ex art. 589-bis c.p.) per due motivi: 1) vizi formali nella stesura della sentenza (errata indicazione dell'anno della sentenza della Corte Costituzionale richiamata e discrepanza tra la data in epigrafe e quella del dispositivo) ritenuti dal ricorrente sintomo di anticipazione della decisione; 2) vizio di motivazione circa la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (il giudice aveva applicato la sospensione per anni due senza motivazione adeguata e senza richiamare i criteri di cui all'art. 218 Codice della Strada)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo mero errore materiale non idoneo a inficiare il percorso argomentativo (errata indicazione dell'anno della sentenza costituzionale e discrepanza della data). Ha invece accolto il secondo motivo: la durata della sospensione della patente fissata in due anni è stata ritenuta insufficentemente motivata poiché il giudice non ha esplicitato il richiamo ai criteri di cui all'art. 218 C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione) necessari quando la sanzione è superiore alla media edittale. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e rinviata al Tribunale di Roma, altro magistrato, per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) con motivazione contestuale; la Corte conferma che, nonostante la contrattazione sulla pena, le sanzioni amministrative accessorie vanno applicate e motivate autonomamente dal giudice.

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che configura l'omicidio stradale; individuato come fatto materiale oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 191 Codice della Strada (commi 1 e 4)

    Richiamato quale norma violata nella manovra di svolta a sinistra che ha causato l'investimento del pedone; utilizzato per descrivere la condotta illecita.

  • art. 222 Codice della Strada (comma 2)

    Regola le misure accessorie relative alla patente (revoca o sospensione). La Corte ricorda l'applicabilità della sospensione quale alternativa alla revoca sulla base dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'effetto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte evidenzia che l'accordo tra le parti non vincola l'applicazione autonoma delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ne trae la conseguenza che il vizio di motivazione sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria è sindacabile in Cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede limiti al ricorso per cassazione per le sentenze ex art.444 c.p.p.; la Corte spiega che tali limiti non escludono il sindacato sulla durata delle sanzioni amministrative accessorie, che sono autonome rispetto alla pena concordata.

  • art. 218, comma 2, Codice della Strada

    Individua i criteri per la commisurazione della durata delle sanzioni accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione). La Corte afferma che se la sospensione è superiore alla media edittale il giudice deve motivare richiamando esplicitamente tali criteri.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) sono autonome rispetto alla pena principale pattuita: il giudice le applica e le motiva indipendentemente dalla volontà delle parti.
  • Errori materiali nella stesura della sentenza (errata indicazione dell'anno di una pronuncia richiamata, discrepanze nella data tra epigrafe e dispositivo) sono, di regola, rettificabili e non comportano annullamento quando non incidono sul percorso argomentativo o rivelino anticipazione della decisione.
  • Quando la durata di una sanzione accessoria si colloca oltre la media edittale, il giudice ha l'onere di motivare specificamente la scelta richiamando i criteri dell'art. 218 C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); la mera generica richiamazione della condotta non è sufficiente.
  • La media edittale si calcola secondo la giurisprudenza consolidata prendendo il punto medio tra minimo e massimo edittale (non semplicemente dimezzando il massimo); se la sanzione supera quel punto medio, è richiesta motivazione più analitica.
  • In sentenze di patteggiamento il sindacato in Cassazione è possibile, oltre che per i vizi tradizionali, anche per motivi attinenti alla motivazione delle misure accessorie che esulano dalla volontà negoziale delle parti.

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