Sentenza del 24/02/2015 n. 3627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IVA addebitata e versata dalla società italiana per prestazioni rese a una committente olandese. L'Agenzia delle entrate sosteneva che la domanda di rimborso fosse tardiva, poiché il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 decorreva dal pagamento dell'imposta e non dalla successiva conoscenza, da parte della società, del diniego opposto alla committente estera. La società sosteneva invece che il termine dovesse decorrere dall'8 agosto 2002, data in cui aveva appreso della non debenza dell'IVA, oppure che fosse applicabile il termine ordinario decennale previsto per l'indebito oggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso la causa nel merito, rigettando l'originaria impugnazione proposta da R.I.E. contro il diniego di rimborso. Ha stabilito che il rimborso dell'IVA indebitamente versata, salvo specifiche discipline, è soggetto al termine decadenziale biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, anziché alla prescrizione decennale dell'indebito oggettivo. Il termine decorre dal pagamento, salvo che il presupposto restitutorio si verifichi successivamente per ragioni oggettive; non rilevano, invece, la successiva conoscenza soggettiva della non debenza, le incertezze interpretative o il successivo diniego opposto alla committente. Nel caso concreto, l'imponibilità era stata scelta autonomamente e prudenzialmente dalle parti, sicché la domanda presentata nel 2002 era tardiva rispetto ai pagamenti del 1997. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre R.I.E. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La norma prevede un termine di decadenza biennale per chiedere il rimborso di un'imposta non dovuta. Il termine decorre dal pagamento, salvo che il presupposto restitutorio si verifichi successivamente per una causa oggettiva e non per la mera acquisizione tardiva della consapevolezza da parte del contribuente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, lett. d) ed e)
Le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti all'estero potevano risultare non soggette a IVA italiana per carenza del presupposto territoriale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 30
Le ipotesi di rimborso disciplinate specificamente dalla normativa IVA restano soggette alla disciplina speciale; per le ipotesi non espressamente regolate si applica il termine decadenziale generale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter
Disciplina la procedura ordinaria di rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti esteri, utilizzata nel caso concreto dalla committente olandese.
Codice civile, art. 2033
Regola la ripetizione dell'indebito oggettivo, ma non si applica in via prevalente al rimborso dell'IVA indebitamente versata quando opera la disciplina tributaria speciale sulla decadenza.
Codice civile, art. 2935
Prevede che la prescrizione decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha distinto tale principio dalla disciplina decadenziale tributaria, ritenendo che l'incertezza soggettiva non impedisse l'esercizio della domanda di rimborso.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
Massime di principio
- Per il rimborso di IVA indebitamente versata, occorre verificare anzitutto se esista una disciplina speciale; in mancanza, si applica normalmente il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Il termine decorre, di regola, dal pagamento dell'imposta e non dal momento in cui il contribuente acquisisce successivamente la consapevolezza della non debenza.
- Un successivo provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, un diniego rivolto a un altro soggetto o una diversa interpretazione della norma non fanno normalmente decorrere un nuovo termine, se il diritto al rimborso era già esercitabile.
- La scelta prudenziale o discrezionale di applicare l'IVA, in presenza di dubbi interpretativi, non consente di posticipare il termine per chiedere il rimborso fino alla successiva soluzione del dubbio.
- Il termine può decorrere da un momento successivo al pagamento solo quando il presupposto del rimborso si verifica oggettivamente dopo, non quando il contribuente ne viene soltanto a conoscenza in ritardo.
- Un'eccezione può configurarsi quando il prestatore abbia rimborsato l'IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo: in tale situazione, i principi di effettività possono impedire che il prestatore resti definitivamente privo del rimborso dall'Amministrazione.
- Per evitare la decadenza, la domanda di rimborso dovrebbe essere presentata entro due anni dal pagamento, anche quando siano in corso contestazioni, richieste di rimborso del committente o incertezze sull'applicazione territoriale dell'IVA.
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