Cassazione Penale, Sentenza n. 27065/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di danneggiamento aggravato. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) errata applicazione della legge penale per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 635 n.3 c.p., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7 c.p., sostenendo che la presenza occasionale del proprietario avrebbe escluso l'aggravante; (2) violazione di legge in ordine alla sussistenza del danno, lamentando mancanza di adeguata dimostrazione del danno e dei relativi costi di riparazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato quanto al merito: ha confermato che l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede è esclusa solo quando la presenza del proprietario sia indicativa di una custodia diretta e continua tale da permettere il controllo costante del bene, non per semplici o occasionali forme di vigilanza. Quanto al danno, la Corte ha ritenuto sufficiente la prova fornita dalla persona offesa circa quattro profondi graffi e la spesa di €200 per le riparazioni. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il primo motivo non era manifestamente infondato e che pertanto il rapporto di impugnazione era valido; questo ha consentito di verificare la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (reato consumato il 01/12/2014, prescritto il 01/06/2022 considerando 35 giorni di sospensione): la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 635 c.p. (n. 3 - aggravante)
L'aggravante riguarda il danneggiamento commesso su beni esposti alla pubblica fede; la Corte interpreta che l'aggravante trova applicazione salvo che la custodia del bene sia esercitata in modo diretto e continuo dal proprietario, tale da rendere possibile l'effettiva vigilanza e l'impedimento dell'evento dannoso
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Norma che disciplina il delitto di danneggiamento; richiamata in relazione all'elemento aggravante dell'art. 635 n.3 per la qualificazione della condotta
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma richiamata in relazione al procedimento di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (regime procedurale per la trattazione in Cassazione)
art. 8, D.L. 198/2022
Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto
Massime di principio
- L'aggravante per 'esposizione del bene alla pubblica fede' si esclude solo se la presenza del proprietario è tale da configurare una custodia diretta e continua che consenta effettivamente di impedire il danno; presenze occasionali o vigilanza sporadica non sono sufficienti per escluderla
- In giudizio, la valutazione della sussistenza del danno può essere adeguatamente provata tramite la testimonianza circostanziata della persona offesa e la documentazione dei costi di riparazione; l'assenza di censure specifiche sull'attendibilità della vittima rende la prova congrua
- La presenza di decisioni conformi nei gradi di merito (c.d. doppia conforme) rafforza la valutazione probatoria e la fondatezza delle conclusioni del giudice di merito
- Anche se un motivo di ricorso non è accolto sul piano sostanziale, se non è ritenuto manifestamente infondato può formarsi un valido rapporto di impugnazione che consente alla Corte di Cassazione di esaminare altresì questioni sopravvenute, come l'estinzione del reato per prescrizione
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto dei periodi di sospensione maturati durante il processo; la prescrizione sopravvenuta comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato
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