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Sentenza

Sentenza n. 5570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato l'aggiudicazione del lotto n. 35 e disposto il subentro della concorrente ricorrente in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura di gara, disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento triennale della fornitura in somministrazione di dispositivi medici destinati alla cardiochirurgia, limitatamente al lotto n. 35. La società poi aggiudicataria era stata inizialmente esclusa perché la propria offerta tecnica aveva ottenuto un punteggio inferiore alla soglia minima; successivamente, prima dell'apertura delle offerte economiche e nell'ambito della medesima fase di valutazione tecnica, la Commissione aveva riesaminato la documentazione già prodotta, attribuendo un punteggio superiore e riammettendo l'impresa, che infine si era classificata prima e aveva ottenuto l'aggiudicazione. La concorrente seconda classificata aveva impugnato l'aggiudicazione deducendo, tra l'altro, la tardività dell'accesso, l'illegittimità del soccorso istruttorio relativo al DGUE, l'assenza di adeguata motivazione della revisione del punteggio tecnico, la violazione dei principi di trasparenza, par condicio e stabilità delle valutazioni, l'illegittimità del giudizio di anomalia, l'erroneità del punteggio complessivo, l'inadeguatezza dell'iscrizione camerale, il difetto dell'esperienza richiesta e l'invalidità dell'avvalimento. Il TAR aveva accolto la censura sulla revisione del punteggio, ritenendo necessaria una motivazione rafforzata per giustificare il superamento della precedente valutazione, e aveva annullato l'aggiudicazione. L'impresa aggiudicataria ha proposto appello deducendo, in primo luogo, la tardività del ricorso di primo grado, sostenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione dell'aggiudicazione sull'albo pretorio on line del 25 marzo 2025; in secondo luogo, ha contestato la qualificazione della rivalutazione come illegittima modifica del giudizio tecnico, sostenendo che si trattasse della correzione di un errore nell'ambito di una fase ancora in corso. La concorrente appellata ha resistito e ha proposto appello incidentale sulle spese, riproponendo inoltre le censure relative ai requisiti di partecipazione, all'avvalimento, al soccorso istruttorio e alla verifica di anomalia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, riformando la sentenza del TAR. Ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e i relativi motivi aggiunti, ritenendo che il termine decadenziale decorresse dalla pubblicazione dell'aggiudicazione e dei relativi allegati sull'albo pretorio on line, qualificabile come profilo del committente ai sensi del d.lgs. n. 50/2016. La pubblicazione aveva determinato la conoscenza legale dell'atto lesivo il 25 marzo 2025. La precedente istanza di accesso, respinta il 26 marzo, non impediva la decorrenza del termine; inoltre, l'istanza di accesso reiterata il 16 maggio era tardiva e non consentiva di beneficiare dell'estensione del termine complessivo a quarantacinque giorni. Il ricorso notificato il 13 giugno 2025 era quindi tardivo. Il Collegio ha comunque esaminato ad abundantiam il merito, ritenendo infondato il ricorso anche sotto tale profilo. La rivalutazione dell'offerta tecnica, intervenuta prima dell'apertura delle offerte economiche, sulla base della documentazione già presentata e senza integrazione contenutistica dell'offerta, si era svolta all'interno della medesima fase valutativa, non ancora conclusa. Il punteggio iniziale costituiva un passaggio interno e provvisorio, privo di autonoma rilevanza esterna, mentre soltanto il punteggio finale era giuridicamente rilevante. La Commissione conservava pertanto il potere ordinario di riesaminare le proprie determinazioni senza necessità di motivazione rafforzata e senza configurare un'autotutela decisoria. In presenza di criteri puntualmente predeterminati dalla lex specialis, il punteggio numerico era sufficiente a motivare la valutazione tecnica. Sono state inoltre respinte le censure riproposte con l'appello incidentale: l'iscrizione camerale per attività di intermediazione e commercializzazione di prodotti sanitari era ritenuta coerente, in senso lato, con l'oggetto della fornitura; l'avvalimento era valido perché l'impresa ausiliaria partecipava concretamente all'esecuzione mettendo a disposizione prodotti, certificazioni, capacità produttive, esperienza e solidità finanziaria; il soccorso istruttorio aveva legittimamente chiarito l'incongruenza tra il dato negativo del DGUE e l'iscrizione camerale già dichiarata e documentata, senza integrare ex post un requisito mancante; il giudizio di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, non presentava manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, né erano state formulate contestazioni specifiche e adeguatamente provate. È stata confermata anche la compensazione delle spese disposta dal TAR, mentre le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate. Il contributo unificato dell'appellante principale è stato posto a carico della controinteressata appellante incidentale.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016

    i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente

    La pubblicazione dell'aggiudicazione sul profilo del committente, comprendente nel caso esaminato l'albo pretorio on line della stazione appaltante, determina la conoscenza legale dell'atto e fa decorrere il termine per impugnarlo.

  • art. 3, comma 1, lett. nnn), d.lgs. 50/2016

    sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal presente codice, nonché dall’allegato V

    La nozione di profilo del committente comprende il sito informatico della stazione appaltante destinato alla pubblicazione degli atti di gara; nel caso concreto tale nozione è stata riferita all'albo pretorio on line.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale sugli appalti, con applicazione del termine decadenziale per l'impugnazione dell'aggiudicazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione della sentenza quale disposizione processuale applicabile alla decisione.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    L'operatore economico che contesta il giudizio di anomalia deve fornire specifici e dettagliati elementi di prova idonei a evidenziare in modo univoco l'incongruenza della valutazione della stazione appaltante.

Massime di principio

  • Nelle gare disciplinate dal d.lgs. 50/2016, la pubblicazione dell'aggiudicazione sul profilo del committente, comprensivo dell'albo pretorio on line della stazione appaltante, determina la conoscenza legale dell'atto e fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.
  • L'operatore economico che, dopo avere avuto conoscenza legale dell'aggiudicazione, non abbia ricevuto tutta la documentazione utile all'impugnazione deve attivare tempestivamente l'accesso. Solo una richiesta di accesso proposta entro il termine previsto consente di beneficiare dell'estensione del termine complessivo; una richiesta tardiva non sospende né differisce il termine ordinario.
  • Quando la Commissione non ha ancora concluso la fase di valutazione delle offerte tecniche e non sono state aperte le offerte economiche, può riesaminare e correggere le proprie valutazioni sulla base della documentazione già prodotta, nell'esercizio del potere ordinario di completamento dell'istruttoria tecnica.
  • La rivalutazione di un'offerta tecnica compiuta all'interno della medesima fase procedimentale, prima della conclusione della valutazione tecnica, non costituisce autotutela decisoria e non richiede una motivazione rafforzata per il solo fatto che esista un precedente punteggio interno e provvisorio.
  • In presenza di criteri di valutazione puntualmente predeterminati dalla lex specialis, il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione tecnica anche quando sostituisce un precedente punteggio espresso nella stessa fase, poiché il primo giudizio costituisce un passaggio interno privo di autonoma rilevanza esterna.
  • Il requisito di idoneità professionale fondato sulla coerenza tra iscrizione camerale e oggetto dell'appalto non richiede una perfetta identità tra attività iscritta e prestazione oggetto della gara, essendo sufficiente una compatibilità in senso lato, in conformità ai principi di massima partecipazione e concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioRequisiti di capacità economica e tecnicaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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