Cassazione Penale, Sentenza n. 36801/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava un presunto errore di calcolo del numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta. Sosteneva che il principio attivo di gr. 16,4 corrisponderebbe a mg 1.640 (quindi circa 65,6 dosi) e non a 656 dosi come ritenuto dai giudici, per cui sarebbe stata erroneamente esclusa l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (c.d. causa di non punibilità per lieve entità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura. Ha confermato che il principio attivo di gr. 16,4 corrisponde a mg 16.400 e che da tale quantitativo si ricavano 656 dosi, come correttamente valutato dai giudici di merito. Conseguentemente è stata confermata l'esclusione della causa di non punibilità per lieve entità e la condanna di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Comma 4: fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti per la quale è contestato il reato. Comma 5: causa di non punibilità per lieve entità; la sua applicazione richiede valutazione complessiva della quantità, del principio attivo, del numero di dosi e del concreto significato della condotta, criteri applicati dai giudici di merito e confermati dalla Corte.
Cass. Sez. U. (Murolo)
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Precisa i criteri per la valutazione della 'lieve entità' ex art. 73, indicando l'importanza del calcolo del principio attivo, della convertibilità in dosi e della valutazione complessiva del fatto; motivazione dei giudici di merito conforme a tali princìpi.
Corte costituzionale
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso sia manifestamente infondato e non sussistano elementi che dimostrino che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per quantificare la somma equitativa (euro 3.000,00).
Massime di principio
- Il calcolo del numero di dosi si basa sul principio attivo espresso in milligrammi: 1 grammo = 1.000 milligrammi. Un errore di conversione tra grammi e milligrammi è facilmente verificabile e, se manifesto, non sarà ritenuto idoneo a ribaltare le valutazioni dei giudici di merito.
- Per l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità (art. 73, comma 5) non è decisivo solo il peso lordo della sostanza, ma la quantità di principio attivo, il numero di dosi ricavabili, la qualità (purezza) e le circostanze della detenzione (es. finalità di spaccio).
- La Corte di Cassazione svolge soprattutto controllo di diritto: contestazioni meramente valutative dei fatti e della prova svolte in sede di merito sono difficilmente accolte in cassazione, salvo errori logici, incoerenze palesi o violazioni di norme di diritto.
- Se si contesta un calcolo tecnico (es. conversione grammi/milligrammi, numero di dosi), è opportuno che tale questione sia documentata e contestata concretamente nelle fasi di merito (perizia, CTU, elementi probatori), perché in Cassazione la ricostruzione meramente assertiva è spesso dichiarata inammissibile o infondata.
- La giurisprudenza consolidata (Sez. U.) richiede una motivazione puntuale quando si nega la lieve entità: se la motivazione è logica e aderente ai criteri giurisprudenziali, la corte suprema confermerà le decisioni di merito.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo prova della buona fede o dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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