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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19243/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un dipendente, inquadrato nella categoria D, livello economico D4, che dopo aver svolto mansioni di geometra capo presso il Servizio Edilizia Scolastica con posizione organizzativa, veniva assegnato al Servizio Innovazioni Tecnologiche e Statistica, dove svolgeva compiti di gestione amministrativa e contabile relativi a servizi telefonici e immobiliari, ritenuti di livello inferiore. Il lavoratore agiva per demansionamento e otteneva in primo grado la condanna dell'ente al risarcimento del danno; la Corte d'appello confermava. L'ente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 52 d.lgs. 165/2001 e 2103 c.c., per avere la Corte territoriale valorizzato sia l'equivalenza formale sia quella sostanziale delle mansioni, in contrasto con il criterio dell'inquadramento contrattuale; 2) nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello per contraddittorietà sul criterio di equivalenza; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere ritenuto provato il demansionamento nonostante, a dire della ricorrente, le mansioni fossero comunque di categoria D e il dipendente avesse percepito un'indennità di specifica responsabilità; 4) violazione degli artt. 1126 e 2056 c.c., sostenendo che il danno da demansionamento non potesse essere in re ipsa e che la liquidazione equitativa fosse immotivata per difetto di indicazione dei parametri utilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto dell'appello sulla prova dell'assegnazione del lavoratore a mansioni riconducibili alla categoria C, inferiori rispetto alla categoria D di inquadramento, e non su un generale confronto astratto tra equivalenza formale e sostanziale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; inoltre la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva affermato il danno in re ipsa, ma aveva valorizzato durata, entità del demansionamento e livello professionale precedentemente acquisito, ritenendo sufficiente la liquidazione equitativa sulla base di tali elementi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma sull'assegnazione delle mansioni nel pubblico impiego; la Corte evidenzia che la censura non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in tema di demansionamento; non risulta violato perché la decisione di merito ha accertato l'assegnazione a mansioni inferiori.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare motivazione apparente, ma la Corte ritiene che la sentenza d'appello sia comprensibile e sorretta da una motivazione sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la rivalutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere prospettata per denunciare una mera errata valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ravvisabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno; la Corte conferma la possibilità di una liquidazione equitativa motivata da elementi presuntivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 17 CCNL 1.4.1999

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il dipendente percepiva un'indennità di specifica responsabilità, ma la circostanza non è ritenuta decisiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione a critica vincolata, il motivo deve essere specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non la colpisca è inammissibile per difetto di riferibilità al decisum.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove: la violazione è configurabile solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella onerata; non sussiste quando si contesti l'apprezzamento, corretto o meno, delle risultanze istruttorie.
  • In tema di demansionamento, il danno alla professionalità non è in re ipsa, ma può essere desunto e liquidato in via equitativa sulla base di elementi presuntivi quali durata e intensità della dequalificazione, qualità della professionalità pregressa e concreta incidenza dell'assegnazione a mansioni inferiori.
  • La motivazione sulla liquidazione equitativa del danno è sufficiente se dà conto degli elementi fattuali utilizzati dal giudice di merito per fondare la valutazione, senza necessità di una prova analitica del pregiudizio in termini strettamente aritmetici.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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