Sentenza del 30/05/2016 n. 3382 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Avviso di riscossione - Notifica nel comune domicilio fiscale - Elezione di domicilio non correttamente comunicata - Legittimità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notifica dell'avviso presso il Comune corrispondente al domicilio fiscale del contribuente, poiché l'elezione di un diverso domicilio non era stata comunicata all'ufficio con le modalità e nei tempi necessari. In assenza di una comunicazione valida, l'Amministrazione poteva fare riferimento al domicilio fiscale risultante agli atti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento IRPEF, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere notificato presso la persona o l'ufficio indicato come domicilio eletto, anziché presso il Comune del proprio domicilio fiscale. Tuttavia, l'elezione di domicilio non risultava tempestivamente comunicata all'ufficio competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari e sull'elezione di domicilio fiscale
L'elezione di domicilio produce effetti nei confronti dell'Amministrazione solo se comunicata tempestivamente all'ufficio competente secondo le formalità previste, inclusa la raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza, la notifica può essere eseguita presso il Comune del domicilio fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Per contestare una notifica tributaria non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un domicilio eletto: occorre provare che tale elezione sia stata comunicata all'ufficio competente nei tempi e con le modalità previste.
- Finché il nuovo domicilio non è validamente comunicato, l'Amministrazione può notificare gli atti presso il domicilio fiscale risultante dai propri registri.
- Gli adempimenti formali relativi alla comunicazione del domicilio hanno rilievo decisivo: una comunicazione tardiva o priva delle modalità richieste può non essere opponibile all'Amministrazione.
- In casi analoghi, è opportuno conservare la ricevuta della raccomandata, l'avviso di ricevimento e ogni prova della tempestiva ricezione da parte dell'ufficio.
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