Direttiva 2007/59
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune UE per la certificazione dei macchinisti ferroviari attraverso una licenza valida in tutta l’Unione e un certificato complementare armonizzato limitato alle infrastrutture e al materiale rotabile indicati. Definisce requisiti minimi di età, istruzione, idoneità fisica e psicologica, competenze professionali, conoscenze linguistiche, nonché procedure di rilascio, rinnovo, monitoraggio, registri e controlli. Prevede un’attuazione progressiva, un termine di recepimento al 4 dicembre 2009 e varie misure transitorie per il personale già in servizio e per i macchinisti che operano solo sul territorio di uno Stato membro.
Certificazione armonizzata dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni nel sistema ferroviario dell’Unione europea, mediante licenza e certificato complementare armonizzato
Ambito di applicazione
Si applica ai macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni nel sistema ferroviario della Comunità/Unione quando operano per conto di un’impresa ferroviaria soggetta al certificato di sicurezza o di un gestore dell’infrastruttura soggetto ad autorizzazione di sicurezza (art. 2, par. 1). La direttiva consente agli Stati membri di escludere, dalle misure di attuazione, i macchinisti che operano esclusivamente su metropolitane, tram e altri sistemi leggeri, reti funzionalmente isolate, infrastrutture private usate solo dai proprietari per merci e sezioni chiuse al traffico per manutenzione/rinnovo/ammodernamento (art. 2, par. 3), senza incidere sulla validità UE delle licenze e, ove pertinenti, dei certificati armonizzati. Sono previste disposizioni speciali per il riconoscimento di documenti di macchinisti di paesi terzi limitatamente a sezioni transfrontaliere in base ad accordi bilaterali (art. 8) e per esenzioni/deroghe transitorie o territoriali per macchinisti che operano solo in uno Stato membro (art. 37, punto 5). Malta e Cipro sono esentate dall’obbligo di recepimento e attuazione finché non dispongano di un sistema ferroviario (art. 36, par. 3).
Certificazione dei macchinisti ferroviari
La direttiva istituisce un quadro armonizzato UE per la certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, con l’obiettivo di garantire elevati livelli di sicurezza e, al contempo, agevolare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e il riconoscimento reciproco delle qualifiche. Il sistema si fonda sulla distinzione tra licenza, rilasciata dall’autorità competente e valida in tutta l’Unione, e certificato complementare armonizzato, rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura e limitato alle infrastrutture e al materiale rotabile autorizzati.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro della normativa ferroviaria europea, in particolare in relazione alla sicurezza ferroviaria, ai sistemi di gestione della sicurezza e alle specifiche tecniche di interoperabilità. I considerando evidenziano che la frammentazione delle regole nazionali sulla certificazione dei macchinisti ostacolava la circolazione transfrontaliera e poteva generare distorsioni concorrenziali; per questo la direttiva persegue un livello minimo comune di requisiti e una struttura uniforme dei documenti di abilitazione.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai macchinisti che operano nel sistema ferroviario per conto di un’impresa ferroviaria soggetta al certificato di sicurezza o di un gestore dell’infrastruttura soggetto ad autorizzazione di sicurezza. Gli Stati membri possono escludere alcune categorie di reti o sistemi, come metropolitane, tram, reti isolate, infrastrutture private per merci e binari chiusi per manutenzione, ma tale esclusione non incide sulla validità della licenza nell’intera Unione né, ove pertinenti, dei certificati relativi alle infrastrutture interessate. È inoltre previsto un regime specifico per il riconoscimento dei documenti di macchinisti di paesi terzi su sezioni transfrontaliere, sulla base di accordi bilaterali.
Modello di certificazione: licenza e certificato
L’articolato definisce un modello comune in due livelli:
- la licenza, che attesta il possesso dei requisiti minimi di età, istruzione, idoneità fisica e psicologica e competenza professionale generale;
- il certificato complementare armonizzato, che individua le infrastrutture e il materiale rotabile per i quali il macchinista è autorizzato.
La licenza è di proprietà del titolare ed è rilasciata dall’autorità competente; il certificato è rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura ed è di loro proprietà, anche se il macchinista può ottenerne copia autenticata. La licenza è valida su tutto il territorio dell’Unione, mentre il certificato è valido solo per le infrastrutture e il materiale rotabile indicati.
Requisiti minimi per la licenza
Per ottenere la licenza il richiedente deve avere:
- età minima di 20 anni; è possibile il rilascio a 18 anni, ma con validità limitata allo Stato membro che rilascia la licenza;
- almeno nove anni di istruzione primaria e secondaria e una formazione di base equivalente al livello 3 della decisione 85/368/CEE;
- idoneità fisica e psicologica accertata tramite esami medici e psicologici;
- competenze professionali generali dimostrate con esame sulle materie dell’allegato IV.
Gli allegati II e IV dettagliano i contenuti minimi degli accertamenti sanitari e della formazione generale, con prescrizioni su vista, udito, assenza di disturbi clinici incompatibili, controlli periodici e prove su tecniche ferroviarie, sicurezza, gestione dei rischi e principi fondamentali dell’elettrotecnica.
Requisiti minimi per il certificato
Il certificato richiede, oltre alla licenza, il superamento di esami su:
- conoscenze e competenze relative al materiale rotabile;
- conoscenze e competenze relative alle infrastrutture;
- conoscenze linguistiche, quando necessarie per la specifica infrastruttura.
È inoltre obbligatoria la formazione sul sistema di gestione della sicurezza dell’impresa ferroviaria o del gestore dell’infrastruttura. Gli allegati V, VI e VII precisano i contenuti professionali richiesti, includendo prove pre-partenza, conoscenza del materiale rotabile, gestione di anomalie e incidenti, conoscenza della linea, norme di sicurezza e un livello linguistico minimo di comunicazione operativa.
Procedura di rilascio, durata e aggiornamento
La procedura di rilascio della licenza è pubblicata dall’autorità competente; la domanda è presentata dall’aspirante macchinista o da un soggetto che agisce per suo conto. La licenza deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della documentazione completa e ha validità decennale, salvo i controlli periodici. Il certificato è rilasciato secondo procedure definite da ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell’infrastruttura nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, con un meccanismo di ricorso interno e, in caso di disaccordo, la possibilità di adire l’autorità competente o un organismo indipendente.
Verifiche periodiche, cessazione dell’impiego e monitoraggio
La validità della licenza e del certificato è subordinata a verifiche periodiche di idoneità e competenza. Per la licenza, il controllo medico segue periodicità minime fissate dall’allegato II; per il certificato, le periodicità sono determinate dall’impresa o dal gestore nel rispetto dell’allegato VII. In caso di mancata verifica o di esito negativo, si applica la procedura di sospensione/ritiro.
Quando il macchinista cessa di essere impiegato da un’impresa ferroviaria o da un gestore, la licenza resta valida se persistono i requisiti, mentre il certificato perde validità. Il macchinista deve comunque ricevere copia autenticata del certificato e della documentazione formativa e professionale, che la nuova impresa deve prendere in considerazione.
Imprese ferroviarie e gestori devono anche monitorare costantemente i propri macchinisti, verificando la validità dei documenti e intervenendo immediatamente in caso di dubbi su competenza o idoneità fisica/psicologica, inclusi casi di sostanze che compromettano la capacità di servizio.
Ruolo delle autorità competenti, accreditamento e registri
L’autorità competente rilascia, aggiorna, rinnova e, se necessario, sospende o ritira le licenze; effettua controlli periodici; tiene i registri; monitora l’iter di certificazione; stabilisce criteri nazionali per gli esaminatori. Può delegare alcuni compiti, ma non quelli relativi a sospensione/ritiro, monitoraggio e definizione dei criteri per gli esaminatori, e la delega deve evitare conflitti di interesse.
Le persone e gli organismi che svolgono funzioni formative o valutative devono essere accreditati o riconosciuti in base a criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Le autorità devono mantenere registri aggiornati delle licenze e dei certificati, con scambio di informazioni tra Stati membri, accesso per i macchinisti ai propri dati e interoperabilità dei registri, nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati.
Formazione ed esami
La formazione è articolata in una parte generale, connessa alla licenza, e in una parte specifica, connessa al certificato. I metodi formativi devono rispettare criteri comuni e possono includere lezioni teoriche, addestramento pratico, affiancamento su itinerari e simulatori. La direttiva impone accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria e prevede una formazione continua per il mantenimento delle competenze.
Gli esami devono essere organizzati in modo da evitare conflitti di interesse e possono comprendere prove teoriche e pratiche, incluse prove di condotta sulla rete e, ove utile, simulazioni di situazioni difficili. Per le conoscenze infrastrutturali la valutazione deve essere svolta da soggetti accreditati o riconosciuti nello Stato membro in cui si trovano le infrastrutture.
Controlli, qualità e sanzioni
Gli Stati membri devono istituire sistemi di qualità per tutte le attività connesse a formazione, valutazione, aggiornamento delle licenze e dei certificati, salvo che tali attività siano già coperte dai sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell’infrastruttura. Ogni Stato membro deve inoltre effettuare, almeno ogni cinque anni, una valutazione indipendente delle procedure di acquisizione e valutazione delle competenze e del sistema di rilascio, adottando correttivi se emergono carenze.
La direttiva richiede anche controlli a bordo treno e indagini da parte dell’autorità competente. In caso di inosservanza, gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive.
Attuazione progressiva e termini
Il termine di recepimento è fissato al 4 dicembre 2009. La direttiva prevede però un’attuazione graduale:
- i registri devono essere istituiti entro due anni dall’adozione dei parametri di base dei registri;
- entro due anni dall’istituzione dei registri, i nuovi certificati e le nuove licenze devono essere rilasciati secondo la direttiva;
- entro sette anni dall’istituzione dei registri, tutti i macchinisti devono essere in possesso dei nuovi documenti.
I macchinisti già autorizzati prima dell’entrata in applicazione possono continuare a lavorare per un periodo transitorio fino a sette anni, con salvaguardia delle competenze acquisite e possibilità di esami o formazione aggiuntivi solo se necessari. Per i macchinisti che operano esclusivamente in uno Stato membro è possibile, su richiesta, un’esenzione temporanea decisa dalla Commissione sulla base di un’analisi costi-benefici.
Relazioni, sviluppo futuro e smartcard
L’Agenzia ferroviaria europea deve presentare relazioni sullo sviluppo della certificazione, sull’eventuale sistema per gli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza e sulla fattibilità di una smartcard che combini licenza e certificati. La direttiva prevede che la Commissione possa successivamente modificare elementi non essenziali, in particolare allegati, codici e specifiche tecniche, mediante la procedura di regolamentazione con controllo.
Disposizioni principali
Obiettivo e architettura del sistema di certificazione
L’art. 1 istituisce condizioni e procedure comuni per la certificazione dei macchinisti e attribuisce compiti a autorità competenti, macchinisti, imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e centri di formazione. L’art. 4 prevede un modello comunitario basato su due documenti: una licenza, che attesta il possesso dei requisiti minimi generali, e uno o più certificati complementari armonizzati, che specificano infrastrutture e materiale rotabile autorizzati. La Commissione deve adottare entro il 4 dicembre 2008 il modello comunitario di licenza, certificato e copia autenticata, oltre ai codici comunitari per le categorie A e B.
Ambito soggettivo e possibili esclusioni nazionali
La direttiva si applica ai macchinisti che operano per imprese ferroviarie soggette a certificato di sicurezza o per gestori dell’infrastruttura soggetti ad autorizzazione di sicurezza. Gli Stati membri possono escludere alcuni sistemi o reti minori o separati, ma non possono limitare la validità della licenza nell’intera Unione né dei certificati sulle infrastrutture pertinenti. È inoltre vietato impedire ai treni merci di attraversare le frontiere o effettuare trasporti interni in base a regole nazionali sugli altri agenti di bordo.
Definizioni chiave
L’art. 3 definisce, tra l’altro, autorità competente, macchinista, altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, sistema ferroviario, gestore dell’infrastruttura, impresa ferroviaria, STI, Agenzia ferroviaria europea, certificato di sicurezza, autorizzazione di sicurezza, certificato complementare armonizzato e centro di formazione.
Requisiti per il conseguimento della licenza
Per la licenza sono richiesti età minima di 20 anni, con possibilità di rilascio dai 18 anni solo con validità limitata al territorio dello Stato membro che la rilascia (art. 10), almeno nove anni di istruzione e una formazione di base di livello 3 (art. 11, par. 1), idoneità fisica e psicologica accertate mediante esame medico/psicologico (art. 11, parr. 2 e 3) e competenze professionali generali verificate con esame sulle materie dell’allegato IV (art. 11, par. 4).
Requisiti per il certificato complementare armonizzato
Per il certificato sono richieste la titolarità di una licenza e il superamento degli esami sulle conoscenze e competenze relative al materiale rotabile (art. 13, par. 1, allegato V), sulle infrastrutture e, se necessario, sulle competenze linguistiche (art. 13, par. 2, allegato VI), nonché la formazione sul sistema di gestione della sicurezza dell’impresa ferroviaria o del gestore dell’infrastruttura (art. 13, par. 3). Le conoscenze linguistiche devono essere verificate per ogni infrastruttura per la quale si richiede il certificato (art. 12).
Procedura di rilascio, validità e rinnovo
La licenza è rilasciata dall’autorità competente, su domanda dell’aspirante o di terzi per suo conto, entro un mese dal ricevimento della documentazione completa; dura dieci anni ed è rilasciata in unico originale (art. 14). Il certificato è rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura nell’ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, con procedure di ricorso interne e possibilità di ricorso a un’autorità competente o organismo indipendente in caso di disaccordo (art. 15). Il certificato va aggiornato senza indugio quando il macchinista ottiene nuove autorizzazioni. La licenza resta valida subordinatamente alle verifiche periodiche dell’art. 16; il certificato perde validità quando cessa l’impiego come macchinista (art. 17).
Verifiche periodiche, monitoraggio e sospensione
L’art. 16 impone controlli periodici sulle condizioni fisiche e psicologiche per mantenere valida la licenza, e controlli su requisiti di idoneità e competenze per mantenere valido il certificato; le periodicità minime sono fissate negli allegati II e VII. L’art. 18 impone a imprese e gestori di verificare validità di licenze e certificati, istituire un sistema di monitoraggio e intervenire immediatamente in caso di dubbi sulla competenza o sulla salute del macchinista, inclusa l’ipotesi di sostanze che compromettano concentrazione o vigilanza. L’art. 29 disciplina i controlli dell’autorità competente e le misure di sospensione/ritiro, nonché la cooperazione tra autorità di Stati membri diversi; in caso di rischio grave il macchinista può essere immediatamente interdetto dall’operare.
Ruolo delle autorità competenti, accreditamento e registri
L’art. 19 elenca i compiti dell’autorità competente: rilascio e aggiornamento delle licenze, controlli periodici, sospensione/ritiro, tenuta dei registri, monitoraggio dell’iter di certificazione e definizione dei criteri nazionali per gli esaminatori. L’art. 20 prevede accreditamento o riconoscimento di persone e organismi secondo criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, con pubblicazione dei relativi registri. L’art. 22 disciplina i registri nazionali di licenze e certificati, lo scambio di dati fra autorità, l’accesso dei macchinisti ai propri dati e l’interoperabilità dei registri, nel rispetto delle direttive 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Formazione ed esami
L’art. 23 distingue formazione per licenza e formazione per certificato, rimanda agli allegati III, IV, V e VI e impone accesso equo e non discriminatorio alla formazione. Le attività di formazione su competenze generali, lingue, materiale rotabile e infrastrutture devono essere svolte da soggetti accreditati o riconosciuti, con formazione continua obbligatoria. L’art. 25 disciplina gli esami, richiedendo esaminatori competenti, accreditati o riconosciuti, assenza di conflitti di interesse e prove teoriche e pratiche, inclusa la conduzione su rete e l’uso di simulatori.
Controlli di qualità, valutazione indipendente e sanzioni
L’art. 26 impone un sistema di norme di qualità per tutte le attività connesse alla formazione, alla valutazione delle competenze e all’aggiornamento dei documenti. L’art. 27 prevede una valutazione indipendente almeno quinquennale delle procedure di acquisizione e valutazione delle competenze e del sistema di rilascio di licenze e certificati. L’art. 30 obbliga gli Stati membri a definire sanzioni efficaci, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive per le violazioni delle misure nazionali di recepimento.
Attuazione progressiva e periodi transitori
L’art. 37 prevede un’attuazione progressiva: i registri di cui all’art. 22 devono essere istituiti entro due anni dall’adozione dei parametri di base; entro due anni dall’istituzione dei registri i nuovi certificati/licenze devono essere conformi alla direttiva; entro sette anni tutti i macchinisti devono essere titolari dei nuovi documenti. I macchinisti già autorizzati possono continuare a operare fino a sette anni dall’istituzione dei registri; sono previste salvaguardie delle competenze pregresse, possibili esami/formazione supplementari e deroghe limitate ai requisiti medici in casi eccezionali. È inoltre prevista, su richiesta di uno Stato membro, un’analisi costi-benefici per esentare temporaneamente i macchinisti che operano esclusivamente nel suo territorio.
Termine di recepimento ed esenzioni istituzionali
L’art. 36 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 4 dicembre 2009 e di informare immediatamente la Commissione; i testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva. Cipro e Malta non sono tenute a recepire/attuare finché non dispongano di un sistema ferroviario. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 38).
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