Cassazione Penale, Sentenza n. 17045/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricettazione di due falsi certificati di frequentazione di un corso di formazione professionale; sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Latina il 29/07/2021 su cose ritenute pertinenti al reato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame, denunciando violazione di legge (art. 253 c.p.p.) e dell'art. 42 Cost., per la superfluità e irragionevolezza del sequestro in presenza di un compendio indiziario già completo (sequestro dei falsi attestati e audizioni di tutti i soggetti coinvolti), e contestando la mancata distinzione tra il fumus commissi delicti e la necessità probatoria del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso; ha annullato l'ordinanza del 5 ottobre 2021 del Tribunale del Riesame per carenza motivazionale circa il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato e circa la concreta finalità probatoria perseguita con il sequestro. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36072/2018) secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve specificare, seppur sinteticamente, la finalità probatoria perseguita. La decisione è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Latina per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
La norma è evocata nella doglianza sulla legittimità del sequestro probatorio; secondo la sentenza il sequestro deve essere adeguatamente motivato e non può essere disposto se manca la necessità probatoria concreta e specificamente esposta.
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela della proprietà e della ragionevolezza dell'intervento stato, la pronuncia implica che i provvedimenti ablatori devono rispettare la proporzione e la necessità, in coerenza con il parametro costituzionale.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548
Principio interpretativo secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, pur sintetica, specifichi la finalità probatoria perseguita e le ragioni per cui il sequestro è necessario per l'accertamento dei fatti.
art. 324, co. 5, c.p.p.
Norma richiamata per la rimessione al Tribunale competente dopo l'annullamento della decisione impugnata; disciplina la procedura di rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione specifica, anche se sintetica, che indichi chiaramente quale finalità probatoria si intende perseguire con l'apprensione dei beni.
- La mera sussistenza del fumus commissi delicti non basta a giustificare il sequestro: è necessario dimostrare il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato e la concreta necessità di acquisirli per l'accertamento dei fatti.
- La difesa può efficacemente contestare un sequestro invocando la completezza del compendio indiziario e l'assenza di esigenze probatorie ulteriori; in tali casi la carenza di motivazione del provvedimento ablatorio può determinarne l'annullamento.
- La Procura, nell'emettere decreti di sequestro probatorio, deve motivare perché altre misure meno intrusive risultano insufficienti e perché i beni individuati sono rilevanti per le indagini.
- In caso di motivazione gravemente carente il giudice di legittimità annulla e rinvia per nuovo giudizio; pertanto è essenziale, per la validità del sequestro, che il tribunale e il pubblico ministero esplicitino il nesso di pertinenza e la finalità probatoria.
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