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Sentenza

Sentenza n. 767/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. 42361 del 15 ottobre 2021, conosciuta in pari data, con cui il dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha affermato che, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni, già rilasciata ex art. 269 del dlgs. 152/2006, n. 2481 del 2.12.2021, “è necessario aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale” tenendo conto della vigente L. r. 32/2018.

Giustizia amministrativa202200001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota provinciale con cui era stato richiesto l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce aveva ritenuto necessario aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale alla luce della legge regionale pugliese n. 32/2018, in relazione a un'autorizzazione alle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 269 d.lgs. 152/2006. Sono state dedotte la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 271 d.lgs. 152/2006, l'incompetenza della Provincia a imporre valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale, la violazione dell'art. 7 della l.r. Puglia n. 32/2018, che avrebbe garantito l'ultrattività delle autorizzazioni rilasciate o aggiornate durante la vigenza della l.r. n. 23/2015, nonché l'eccesso di potere per disapplicazione immotivata e irragionevole di una puntuale disposizione legislativa. Nel corso del giudizio, con memoria del 16 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere concordato con la Provincia l'adeguamento del sistema di gestione degli odori alla l.r. n. 32/2018 e di avere ottenuto la determina autorizzativa n. 902/2022, rinunciando così al regime transitorio previsto dalla precedente disciplina regionale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure formulate contro la nota provinciale. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente, prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, aveva espresso la perdita dell'interesse alla pronuncia e non aveva indicato residui profili di interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente dispone dell'azione sino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse; in tale situazione il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 269 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'autorizzazione alle emissioni oggetto dell'aggiornamento.

  • art. 271 d.lgs. 152/2006

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, contestando la competenza provinciale a imporre valori limite di emissione più restrittivi; il giudice non ha esaminato la censura per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7 l.r. Puglia n. 32/2018

    La ricorrente ne ha invocato la violazione, sostenendo l'ultrattività delle autorizzazioni rilasciate o aggiornate sotto la precedente l.r. n. 23/2015; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in epigrafe in relazione alla trattazione della causa; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare, prima di tale momento, la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non indica residui profili di interesse, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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