Cassazione Penale, Sentenza n. 18128/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; il motivo unico dedotto contestava l'erronea applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento prevista dall'art. 625 cod. pen., sostenendo che il mero occultamento della merce sulla persona non integra la circostanza aggravante in quanto privo della marcata insidiosità, astuzia o scaltrezza richieste per sorprendere la volontà del detentore e vanificare le misure di difesa dei beni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante contestata e disponendo la rideterminazione della pena direttamente ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p. La Corte ha escluso l'aggravante del mezzo fraudolento (in coerenza con la giurisprudenza di legittimità) e ha ridotto la pena: dalla pena base indicata dai giudici di merito (3 mesi di reclusione ed euro 75 di multa), tenuto conto dell'equivalenza attribuita in motivazione all'attenuante dell'art. 62, n. 4, il giudice di legittimità ha ridotto la pena a 2 mesi e euro 50 di multa e, applicando l'ulteriore sconto per il rito, ha fissato la pena definitiva in 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 33 di multa
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
L'aggravante del mezzo fraudolento richiede una condotta dotata di marcata efficienza offensiva, caratterizzata da insidiosità, astuzia o scaltrezza idonee a sorprendere la volontà del detentore e a vanificare le misure di difesa; il mero occultamento sulla persona non soddisfa tali requisiti
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto; nel caso in esame la condotta è stata ritenuta integrativa del delitto di furto e confermata la responsabilità dell'imputato
art. 56 cod. pen.
Norma che disciplina la partecipazione al reato; citata nell'imputazione originaria e richiamata nella sentenza di merito
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante considerata dai giudici di merito; nella rideterminazione della pena la Corte di Cassazione ha trattato l'attenuante secondo le statuizioni di merito per ricalcolare la pena base dopo l'eliminazione dell'aggravante
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla una sentenza limitatamente a parti che non richiedono rinvio, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena; qui è stato usato per fissare la nuova misura sanzionatoria senza rinvio
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974
Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte secondo la quale l'aggravante del mezzo fraudolento deve essere esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service
Massime di principio
- Il mero occultamento della merce sulla persona o nella borsa in esercizi self-service normalmente non integra l'aggravante del mezzo fraudolento; va quindi esclusa l'aggravante quando manca insidiosità e astuzia particolari
- L'aggravante del mezzo fraudolento richiede condotte dotate di effettiva capacità di sorprendere il detentore e di eludere misure di difesa: frodi complesse, stratagemmi elaborati o artifici che impediscono l'attivazione delle misure di controllo possono integrare l'aggravante
- In caso di errori nell'applicazione di aggravanti o attenuanti, la Corte di Cassazione può annullare la parte viziata e, se ne ricorrono i presupposti, rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Nella determinazione della pena bisogna seguire l'ordine logico: pena base, applicazione di aggravanti o attenuanti corrette, quindi riduzioni ulteriori previste dal rito (es. sconto per il rito abbreviato)
- Per valutare se sussiste il mezzo fraudolento occorre un'analisi fattuale circostanziata: singolo occultamento semplice tende verso l'esclusione, comportamenti sistematici, uso di strumenti fraudolenti o di persone di copertura possono portare all'applicazione dell'aggravante
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