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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5876/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura Generale ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Nancy il 15/09/2003 nei confronti di Saverio Trovato, finalizzata all'applicazione della recidiva e delle pene accessorie (in particolare l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni). La Procura sosteneva che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 73/2016 non abbia implicitamente abrogato le norme nazionali sugli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. e che la procedura di riconoscimento dell'art. 730 dovesse essere applicata per ottenere l'effetto delle pene accessorie. La Corte di Cassazione ha esaminato i rapporti tra il nuovo meccanismo di mutuo riconoscimento/"presa in considerazione" previsto dal d.lgs. n. 73/2016 e la procedura di riconoscimento nazionale, valutando in particolare la compatibilità con il principio del ne bis in idem e con le garanzie convenzionali/europee.

La decisione

Il ricorso della Procura Generale è stato rigettato (infondato). La Corte di Cassazione ha confermato che, per gli effetti della recidiva (art. 12 cod. pen.), le sentenze di Stati membri UE possono essere "prese in considerazione" ai sensi del d.lgs. n. 73/2016 senza il previo giudizio di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. Tuttavia, quanto alle pene accessorie l'applicazione di una sanzione aggiuntiva per gli "stessi fatti" già giudicati in un altro Stato membro solleva profili di incompatibilità con il ne bis in idem e con le garanzie della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione di Schengen; pertanto la semplice richiesta di riconoscimento per ottenere l'applicazione di pene accessorie per i medesimi fatti non è risultata percorribile nella specie. È anche richiamato il principio che, se la condanna straniera non è eseguibile, non possono essere applicate né le pene accessorie straniere né quelle italiane conseguenti al riconoscimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 73 del 12 maggio 2016 (attuativo decisione quadro 2008/675/GAI)

    art. 3, comma 1, "anche in assenza di riconoscimento"; principio di equivalenza: "per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere"

    Consente la "presa in considerazione" delle condanne emesse in altri Stati membri UE per determinati effetti (es. recidiva) senza il previo riconoscimento formale; tale meccanismo opera però principalmente per sentenze relative a "fatti diversi" rispetto a quelli oggetto del procedimento nazionale

  • Codice penale, art. 12

    Distinzione tra le rilevanze previste: n.1 (recidiva) può essere acquisita attraverso la presa in considerazione prevista dal d.lgs. n. 73/2016; n.2 (effetti ulteriori come pene accessorie) pone questioni diverse e può richiedere attenzione per il divieto del ne bis in idem

  • Codice di procedura penale, artt. 730, 731, 734

    Regolano la procedura nazionale di riconoscimento delle sentenze straniere; la Corte ammette la astratta praticabilità della procedura di riconoscimento per ottenere l'applicazione di pene accessorie, ma ne limita l'utilizzo quando ciò si ponga in conflitto con il ne bis in idem e il diritto europeo

  • Decisione quadro 2008/675/GAI

    Istituisce il meccanismo di mutuo riconoscimento/presa in considerazione tra Stati membri UE; indirizza l'uso della presa in considerazione per effetti specifici (tra cui recidiva) soprattutto quando la condanna straniera riguarda fatti diversi

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50

    Garantisce la tutela contro il ne bis in idem nell'area UE; costituisce un limite all'applicazione di una nuova pena per gli stessi fatti già giudicati in altro Stato membro

  • Convenzione di Schengen, art. 54

    Prevede la regola del ne bis in idem nell'ambito degli Stati contraenti; viene invocata per impedire che il riconoscimento determini una seconda sanzione o un secondo processo per i medesimi fatti

  • d.lgs. n. 149 del 2017

    Riforma del Libro XI che, secondo la parte ricorrente, non ha inciso sulla procedura di riconoscimento disciplinata dagli artt. 730 e 731 cpp; Corte richiama che la riforma non elimina i limiti imposti dal diritto sovranazionale

  • Codice penale, art. 29

    Norma richiamata in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che la Procura chiedeva di applicare in correlazione alla condanna estera

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85

    Citato con riferimento alle pene facoltative; la Corte osserva che non possono essere applicate se la condanna straniera non è più eseguibile

Massime di principio

  • Per la recidiva (art. 12 n.1 cod. pen.) una sentenza di uno Stato membro UE può essere "presa in considerazione" ai sensi del d.lgs. n. 73/2016 senza il preventivo riconoscimento ex art. 730 cpp; dunque non sempre è necessario avviare la procedura di riconoscimento formale per questo effetto
  • La presa in considerazione prevista dal d.lgs. n. 73/2016 è orientata alle condanne per "fatti diversi" rispetto a quelli oggetto del procedimento interno; quando si tratta degli stessi fatti, opera il limite del ne bis in idem
  • Se la finalità è ottenere l'applicazione di pene accessorie o altre conseguenze sanzionatorie per i medesimi fatti, occorre valutare il rischio di violazione del ne bis in idem (Carta UE art.50, Convenzione di Schengen art.54): la procedura di riconoscimento può essere preclusa
  • Non è possibile applicare pene accessorie (né straniere né italiane conseguenti al riconoscimento) se la condanna straniera non è più eseguibile (es. per prescrizione o sospensione della pena)
  • Prima di richiedere il riconoscimento formale di una sentenza straniera è necessario verificare: a) se la sentenza è definitiva ed eseguibile; b) se le condotte sono 'stesse' o 'diverse' rispetto a quelle oggetto del processo interno; c) la compatibilità con il ne bis in idem e le garanzie europee; in mancanza di una chiara connessione sostanziale e temporale, l'istanza di riconoscimento per ottenere ulteriori pene può essere rigettata

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