Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La decisione è stata resa il 13 luglio 2022. Per effetto di tale pronuncia non è stato disposto il rinvio al giudice di merito e la condanna è stata eliminata per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del 06/05/2021 della Corte d'appello di Catania che l'aveva condannata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Aveva proposto due motivi di ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e, pur non avendo elementi per pronunciare ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ha verificato l'andamento della prescrizione, constatando che il termine prorogato di prescrizione è decorso in data 15/11/2021.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.; pertanto ha proceduto alla verifica della prescrizione e ha accertato l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se, alla data in cui la Corte di Cassazione decide, è già decorso il termine di prescrizione (anche se prorogato), il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione anche quando il ricorso non è inammissibile: quindi la verifica della prescrizione è obbligatoria se emergono elementi utili.
- La pronuncia 'senza rinvio' implica che non si ritorna al giudice di merito: l'estinzione del reato è definitiva per quel capo di imputazione.
- In casi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione, le eventuali interruzioni e proroghe; la difesa dovrebbe documentare ogni atto che possa interrompere o sospendere la prescrizione.
- La menzione dell'art. 129, comma 2 c.p.p. indica che la Corte valuta se sussistono ragioni per decidere il caso con strumenti procedurali particolari; in assenza di tali ragioni si procede alla verifica sostanziale della prescrizione.
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