Cassazione Penale, Sentenza n. 4779/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione di legge sostenendo incompetenza territoriale: in base al principio che la truffa è reato istantaneo di danno, il reato si sarebbe consumato nel momento in cui l'imputata avrebbe effettuato un vaglia postale di 80 euro (in luogo dei 1.890 euro pattuiti) presso un ufficio postale di Campobasso; quindi, secondo la ricorrente, la competenza territoriale doveva essere attribuita al Tribunale di Campobasso. In subordine, essendo ignoto il luogo di riscossione del vaglia, la ricorrente invocava il criterio suppletivo dell'art. 9, comma 2, c.p.p. (residenza dell'imputata). La Corte d'appello aveva invece ritenuto consumazione del reato nel luogo in cui furono rese le prestazioni alberghiere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui nella truffa contrattuale il momento consumativo è quello in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita patrimoniale della vittima. Nel caso concreto il profitto dell'imputata e il danno della persona offesa si sono realizzati al momento della effettiva prestazione del soggiorno da parte dell'albergatore e del mancato pagamento, non al momento dell'invio del vaglia. Per questi motivi la decisione della Corte d'appello è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8 c.p.p. (competenza per territorio)
Stabilisce i criteri per l'attribuzione della competenza territoriale. Nella fattispecie viene richiamato il criterio del luogo di consumazione del reato come riferimento primario per la competenza.
art. 9, comma 2 c.p.p. (criterio suppletivo di competenza)
Prevede un criterio suppletivo (es. residenza dell'imputato) qualora non sia determinabile il luogo di consumazione. La ricorrente lo invocava perché sosteneva l'ignoto luogo di riscossione del vaglia.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (procedimento scritto in Cassazione)
Norma emergenziale che autorizza la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata nel procedimento in virtù delle successive disposizioni di conversione e modifica.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (richiamo applicativo)
Richiamata per stabilire l'applicabilità delle regole sulla trattazione scritta della Cassazione in forza delle modifiche legislative recenti indicate nel provvedimento.
decreto-legge 22/06/2023, n. 75 (conversione e modifiche normative)
Norme indicate nel testo a supporto dell'applicazione del regime di trattazione scritta; qui richiamate a fini processuali e procedurali.
art. 616 c.p.p. (conseguenze per ricorso inammissibile)
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella proposizione di un ricorso infondato, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 18 del 21/06/2000 (Franzo)
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo
Principio consolidato secondo cui la truffa è reato istantaneo e di danno e nella truffa contrattuale la consumazione coincide con il momento in cui si realizza la deminutio patrimonii del soggetto passivo (il profitto dell'agente e la perdita della vittima).
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019 (De Marco)
Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco
Decisione conforme al principio sopra richiamato, utilizzata a titolo di supporto per confermare il criterio della consumazione legato alla perdita patrimoniale effettiva.
Massime di principio
- Nella truffa contrattuale il momento di consumazione è quello in cui si verifica l'effettiva perdita patrimoniale della vittima e il profitto dell'agente; non basta un atto preparatorio o una mera iniziativa di pagamento se il danno si realizza successivamente.
- Per la determinazione della competenza territoriale, il criterio primario è il luogo di consumazione del reato (dove si realizza la deminutio patrimonii); solo se tale luogo è indeterminabile si ricorre ai criteri suppletivi (es. residenza dell'imputato) previsti dall'art. 9 c.p.p.
- Una qualificazione errata del momento consumativo può comportare l'inammissibilità del ricorso se fondata su una interpretazione manifestamente infondata della fattispecie e della giurisprudenza consolidata.
- Proporre ricorsi infondati su questioni di competenza territoriale espone al rischio di condanna per spese processuali e alla sanzione della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In procedimenti recenti la Corte può trattare il ricorso in forma scritta secondo le disposizioni emergenziali e le modifiche normative richiamate; è opportuno verificare la possibilità di discussione orale prima di rinunciare a essa.
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