Cassazione Civile, Ordinanza n. 31357/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal servizio prestato da alcuni autisti di autoambulanze presso una postazione di emergenza sanitaria, in turni di pronta reperibilità svolti fino al 21.7.2011. I lavoratori sostenevano che, per rispettare i tempi di intervento imposti dal servizio, durante i turni dovessero rimanere fisicamente presenti presso la struttura e quindi che l’intero tempo di reperibilità dovesse essere qualificato come lavoro straordinario; chiedevano inoltre la retribuzione di specifiche voci accessorie, tra cui l’indennità di pasto per i turni in trasferta e il recupero di somme trattenute per la pausa pranzo. La Corte d’Appello aveva accolto in parte tali domande, accertando che i dipendenti erano stati costretti a permanere sul posto di lavoro durante la pronta reperibilità passiva e pronunciando le conseguenti condanne economiche; aveva inoltre riconosciuto a uno dei lavoratori il diritto al pensionamento anticipato. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) invalidità della procura speciale per difetto di riferibilità al ricorso; (2) erronea qualificazione del tempo di reperibilità come lavoro effettivo e omesso corretto apprezzamento delle prove; (3) violazione della disciplina del pubblico impiego e del CCNL, sostenendo che i lavoratori avessero solo l’obbligo di raggiungere la sede entro trenta minuti e non di permanervi; (4) omessa motivazione e omesso esame, in particolare per la posizione di un lavoratore che abitava vicino alla struttura e avrebbe potuto raggiungerla rapidamente; (5) illegittimo riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato in mancanza di contraddittorio con l’INPS; (6) erroneo riconoscimento dell’indennità di pasto per i turni in trasferta; (7) illegittimità del recupero delle trattenute di mezz’ora per pausa pranzo, sostenendo che la pausa fosse comunque obbligatoria per il recupero psicofisico. La Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo sulla procura, ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a rivalutare il fatto o non coglievano la ratio decidendi, ha accolto il quarto motivo per difetto di motivazione rispetto alla posizione del lavoratore residente vicino alla sede di emergenza, e ha accolto il quinto motivo perché la domanda sul pensionamento anticipato era proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, essendo il rapporto previdenziale azionabile verso l’INPS. In relazione a quest’ultimo capo la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda di accertamento del diritto al pensionamento anticipato; per il motivo accolto sul difetto di motivazione ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi colpiti dai motivi accolti: per il quarto motivo ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la questione relativa alla posizione del lavoratore per il quale mancava una specifica motivazione sull’imposizione dell’obbligo di presenza; per il quinto motivo ha deciso nel merito, rigettando la domanda di accertamento del diritto al pensionamento anticipato perché proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, trattandosi di diritto azionabile nei confronti dell’INPS. Le spese dell’intero processo sono state rimesse al giudice del rinvio. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se, per collocazione topografica e contesto, non risulti in modo assolutamente evidente la volontà di escludere il mandato a impugnare in cassazione.
art. 83 c.p.c.
Dopo la riforma del 1997, la specialità della procura può risultare dalla sua collocazione materiale su foglio separato congiunto all’atto, equiparata alla procura a margine o in calce.
art. 1367 c.c.
Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che ne consenta la conservazione e la produzione degli effetti voluti dalla parte.
art. 159 c.p.c.
È richiamato, insieme all’art. 1367 c.c., a sostegno del criterio conservativo nell’interpretazione della procura.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa impone di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche degli ostacoli processuali all’accesso al giudizio di merito o di legittimità.
art. 6 CEDU
Le limitazioni di accesso alla Corte suprema non devono essere interpretate in modo troppo formalistico.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato per la nozione di orario di lavoro, quale periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività.
art. 116 c.p.c.
La valutazione prudenziale delle prove appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La doglianza non può tradursi in una rivalutazione delle prove, perché il giudice di merito apprezza il materiale istruttorio secondo il proprio prudente convincimento.
art. 2697 c.c.
È evocato a sostegno delle doglianze sull’onere probatorio, ma la Corte rileva che le censure mirano in realtà a contestare l’accertamento di fatto.
art. 436 c.p.c.
È richiamato nelle censure sulla fase di merito, ma la Cassazione rileva che esse non colgono la ratio decidendi e si risolvono in contestazioni di fatto.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È invocato dalla ricorrente per contestare la rilevanza di atti amministrativi o di indirizzo, ma la Corte osserva che la decisione di merito era fondata su un accertamento fattuale.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato in relazione alla disciplina del pubblico impiego e alla contrattazione collettiva, senza che la Corte ravvisi errori di diritto nella sentenza impugnata.
art. 7 CCNL integrativo comparto sanità 20.9.2001
È invocato dalla ricorrente per sostenere che i dipendenti dovessero solo raggiungere il punto di emergenza entro trenta minuti, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile o non pertinente alla ratio decidendi.
art. 6 CCNL comparto sanità 7.4.1999
È richiamato nel medesimo contesto della disciplina della reperibilità, senza che la Corte ne riconosca una violazione decisiva.
art. 1175 c.c.
È richiamato insieme ad altre norme come base della censura sulla pretesa necessità che fosse il dipendente ad adeguare le proprie abitudini, ma la doglianza è ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione.
art. 12 T.U. 3/1957
È evocato nel terzo motivo, ma la Corte non vi ravvisa un errore idoneo a sovvertire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per violazione di legge invocato per diversi motivi, ma le censure vengono spesso ritenute inammissibili perché dirette in realtà contro l’accertamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; è invece riconosciuto solo per la posizione del lavoratore rispetto alla quale la motivazione è mancante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’omessa motivazione determina nullità della sentenza; la Corte corregge la qualificazione del vizio ma accoglie la censura per difetto motivazionale.
art. 8 d.lgs. n. 66/2003
È richiamato in tema di pausa di lavoro, ma la Corte evidenzia che la censura non incide sulla ratio fondata sull’accertamento del fatto che le pause non venivano effettuate.
art. 4, comma 7, dell’accordo aziendale del 5.5.2010
È invocato per sostenere l’obbligatorietà della pausa, ma la Corte dichiara inammissibile la doglianza perché volta a contestare un accertamento fattuale.
art. 44, comma 5, CCNL 20.9.2001
È la base normativa invocata per l’indennità di pasto dei lavoratori in trasferta, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non adeguatamente articolata.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego il contenuto del CCNL è conoscibile d’ufficio e la sua interpretazione è direttamente sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del ricorso.
art. 373 c.p.c.
È il presupposto dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza d’appello richiamata nella procura, elemento valorizzato per ritenere ammissibile il ricorso.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se rilasciata su foglio separato e riferita testualmente a un’istanza di sospensione della sentenza d’appello, quando dal testo non risulti in modo assolutamente evidente la volontà di escludere il mandato a impugnare in cassazione; nei casi dubbi prevale un’interpretazione conservativa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente un motivo di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile se mira, in sostanza, a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La censura per violazione di norme collettive o di disciplina del rapporto è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o delle modalità concrete di svolgimento del rapporto.
- Quando la motivazione della sentenza è costruita sull’imposizione di tempi di intervento tali da rendere necessaria la permanenza fisica del lavoratore sul posto, la questione centrale è l’accertamento in fatto dell’esistenza di tale obbligo di presenza, non la mera astratta disciplina del turno di reperibilità.
- La domanda di accertamento di un diritto previdenziale azionabile nei confronti dell’INPS è improponibile se proposta contro il datore di lavoro, che difetta di legittimazione passiva; in tal caso il giudice deve rigettare la domanda senza limitarsi a rilevare un difetto di integrazione del contraddittorio.
- La nullità o l’insufficienza della motivazione è configurabile solo quando manca del tutto l’indicazione della ragione decisoria su un punto decisivo; se la sentenza non spiega perché un determinato soggetto sia incluso nella stessa regola fattuale applicata ad altri, la censura è fondata.
- Le doglianze sulla disciplina della pausa e delle trattenute retributive non sono scrutinabili in cassazione se presuppongono una nuova ricostruzione del fatto, ossia se contestano se la pausa sia stata o meno effettivamente goduta.
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