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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio il proprio avvocato per asserita responsabilità professionale nell'ambito di un mandato difensivo svolto in un procedimento arbitrale contro terzi. Secondo l'attrice, il difensore aveva concluso, senza sua conoscenza, una transazione per Euro 4.000, trattenendo la somma incassata a titolo di competenze legali, mentre la società sosteneva di aver subito un pregiudizio economico rispetto a quanto dovuto in base al lodo arbitrale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il professionista a Euro 12.755,79. In appello il professionista aveva dedotto nullità della sentenza di primo grado per deposito anticipato rispetto ai termini ex art. 190 c.p.c., nonché errori di merito; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la nullità ma, esclusa la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., aveva riesaminato il merito e confermato la condanna. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 132, 352 e 354 c.p.c. per avere la Corte d'appello motivato anche per relationem richiamando la sentenza di primo grado nulla, senza autonomo esame del merito; 2) violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente escluso che la procura conferisse il potere di transigere e per aver qualificato la procura come generale; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e degli artt. 1226 e 2697 c.c. per avere ritenuto provati an e quantum del danno e l'inadempimento del difensore senza adeguata prova; 4) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 1243 c.c. per avere escluso il diritto del professionista di trattenere le somme liquidate nel lodo a titolo di compensi professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di tardività/invalidità della notifica del ricorso, richiamando il principio secondo cui la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo se il difensore non abbia indicato la PEC nei propri scritti difensivi, e comunque la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto quando la controparte si sia regolarmente costituita. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello, dopo avere correttamente rilevato la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 190 c.p.c., aveva verificato l'insussistenza dei presupposti per la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e aveva svolto un autonomo esame della domanda. Il richiamo ad alcuni passaggi della sentenza di primo grado non integrava una motivazione meramente per relationem censurabile, perché la decisione di appello era autonoma, completa e chiara. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione dell'estensione della procura alle liti e del potere di transigere è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se congruamente motivato. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché sotto la veste di violazione di legge mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in cassazione; la Corte territoriale aveva comunque motivato sull'inadempimento e sulla liquidazione del danno. Infine, anche il quarto motivo è stato disatteso come inammissibile, poiché contestava valutazioni istruttorie e non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    Il mancato rispetto del termine per il deposito delle comparse conclusionali e della decisione determina nullità della sentenza di primo grado, rilevabile in appello.

  • art. 354 c.p.c.

    Il giudice d'appello, verificata la nullità della sentenza di primo grado, deve accertare se ricorrano i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice; in mancanza, procede al riesame del merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca, è apparente o giuridicamente inesistente; il rinvio ad altro provvedimento è ammissibile se consente il controllo della decisione, ma nel caso concreto la motivazione era autonoma.

  • art. 352 c.p.c.

    La Corte d'appello, anche dopo il rilievo della nullità della decisione impugnata, può procedere all'esame della causa nei limiti del devoluto.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti va interpretata dal giudice di merito per stabilire l'ampiezza dei poteri conferiti al difensore.

  • art. 84 c.p.c.

    Il potere di transigere deve risultare dal mandato; la sua esistenza e portata sono oggetto di accertamento fattuale insindacabile se congruamente motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è censurabile solo se priva dei presupposti o della motivazione sul criterio adottato; nel caso concreto la Corte di merito aveva indicato i criteri di liquidazione.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile se mira in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1243 c.c.

    La trattenuta delle somme da parte del professionista è stata esclusa per difetto di prova del diritto di compensazione/trattenimento nei confronti della cliente.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità dell'atto processuale è sanata dal raggiungimento del suo scopo, come avvenuto nella specie per la regolare costituzione della controparte.

  • art. 125 c.p.c.

    L'indicazione della PEC del difensore negli atti di parte incide sulle modalità di notificazione e sull'eventuale domiciliazione ex lege.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione l'indicazione della PEC del difensore nei propri scritti esclude, di regola, la necessità di notifica in cancelleria.

  • art. 82 R.D. n. 37/1934

    La domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo in assenza dell'indicazione della PEC del difensore nei suoi atti.

  • art. 1965 c.c.

    La valutazione del potere di transigere nella procura si collega anche alla possibilità di disporre della lite futura o attuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è nulla per violazione dei termini decisori, il giudice d'appello deve prima verificare se ricorrano i presupposti per la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; se tali presupposti mancano, può e deve decidere il merito con motivazione autonoma.
  • La motivazione per relationem non è di per sé viziata: è legittima se il rinvio è specifico e la decisione d'appello contiene comunque un autonomo percorso argomentativo che consenta il controllo della ratio decidendi.
  • L'estensione dei poteri conferiti al difensore dalla procura alle liti, incluso l'eventuale potere di transigere, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di nuovo apprezzamento dei fatti, delle prove e del quantum del danno: il sindacato della Cassazione non sostituisce la valutazione del giudice di merito.
  • La nullità di un atto processuale è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la parte destinataria abbia comunque avuto piena conoscenza del processo e vi abbia regolarmente partecipato.
  • La notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario extra districtum non è invalida se nei difensivi è stato indicato l'indirizzo PEC del difensore, secondo il sistema risultante dagli artt. 125 e 366 c.p.c. e dall'art. 82 R.D. n. 37/1934.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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