Ordinanza n. 952/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, a firma del Dirigente Area I Staff 3OSP, Viceprefetto -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 8.1.2026, con il quale si rigetta la domanda del ricorrente di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale; b) di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguente e, in particolare: b1) del verbale del Tavolo Tecnico operativo del 19.6.2020, attualizzato nel 2023; b2) delle note del Commissariato PS di Portici n. Cat 6G dell’1.102025 e in data 25.11.2025, nonché della nota della Que-stura di Napoli, in data 24.10.2025 n. 799, atti dei quali si ignora il contenuto in quanto meramente richiamati, ma non allegati, al provvedimento im¬pugnato sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, chiedendone anche la sospensione cautelare. Sono stati contestati, per quanto emerge dal provvedimento, anche gli atti presupposti richiamati nel decreto, tra cui un verbale del Tavolo Tecnico operativo e alcune note del Commissariato di pubblica sicurezza e della Questura, non allegati al provvedimento. La domanda cautelare si fondava sull’esigenza di tutela derivante dal trasporto quotidiano di ingenti quantità di denaro, dall’attività professionale svolta e dall’operatività in zone ritenute pericolose. Il ricorrente aveva inoltre già ottenuto in passato l’autorizzazione al porto d’armi e aveva riferito di un precedente episodio di rapina, risalente al 2019.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il provvedimento prefettizio prima facie esente dalle censure dedotte. Ai sensi dell’art. 42 TULPS, il rilascio o il rinnovo della licenza per difesa personale richiede la prova di un bisogno dimostrato, concreto e attuale, non potendo fondarsi su situazioni meramente ipotetiche. Il trasporto quotidiano di ingenti somme di denaro, l’appartenenza a una determinata categoria professionale, lo svolgimento di una specifica attività economica o l’operatività in zone asseritamente pericolose non sono, da soli, elementi sufficienti. È invece necessario dimostrare episodi concreti dai quali emerga un effettivo e attuale pericolo per l’incolumità fisica; nella fattispecie, l’ultimo episodio di rapina risaliva al 2019. Il precedente rilascio della licenza non determina un’inversione dell’onere della prova, poiché anche in sede di rinnovo il richiedente deve dimostrare la persistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella materia.
Norme richiamate
art. 42 TULPS
la licenza ha validità annuale
Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale è subordinato alla dimostrazione di un bisogno concreto e attuale; la validità annuale impone una verifica periodica della persistenza delle condizioni giustificative.
art. 699 c.p.
È richiamato quale disposizione che concorre a sancire il generale divieto di circolare armati, derogabile soltanto in presenza dei presupposti per il titolo di polizia.
art. 4, comma 1, legge 110/1975
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. a fondamento del generale divieto di circolare armati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il riferimento processuale alla domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 13, comma 1, lettera b), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5
Ha introdotto nel terzo comma dell’art. 42 TULPS la previsione della validità annuale della licenza, funzionale alla verifica periodica dei presupposti.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale richiede, ai sensi dell’art. 42 TULPS, la prova di un bisogno concreto, attuale e specificamente dimostrato; non sono sufficienti pericoli meramente ipotetici.
- La mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di una determinata attività economica, il trasporto di rilevanti somme di denaro o l’operatività in zone ritenute pericolose non dimostrano, da soli, il bisogno di portare un’arma per difesa personale.
- L’onere di provare il bisogno qualificato grava sul richiedente e non si trasferisce sull’amministrazione per il solo fatto che la licenza sia stata rilasciata in precedenza; anche il rinnovo presuppone la dimostrazione della persistenza di condizioni attuali e concrete.
- La validità annuale della licenza impone una verifica periodica dell’attualità delle condizioni di pericolo e impedisce di desumere automaticamente il diritto al rinnovo da precedenti autorizzazioni.
- Nella valutazione dei presupposti per il porto d’armi per difesa personale, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, il cui esercizio può essere scrutinato in sede cautelare nei limiti della manifesta erroneità o illogicità.
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