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Circolare

Circolare numero 57 del 06-05-2014

Premessa. Quadro generale di riferimento precedente al decreto legge n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013: a) integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga; b) mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia; c) disoccupazione ASpI e miniASpI. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento all’indennità di mobilità anche in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ed ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Disciplina della comunicazione nelle ipotesi di rioccupazione in forma parasubordinata con riferimento alla disoccupazione ASpI e miniASpI. Aspetti applicativi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in forza dell’art. 9, comma 5, del D.L. 76/2013 convertito nella L. 99/2013, la comunicazione obbligatoria di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga resa dal datore di lavoro tramite UNILAV vale anche per gli obblighi informativi gravanti sul lavoratore verso INPS e altri enti. La nuova interpretazione incide soprattutto su CIG, mobilità, mobilità anticipata, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e ASpI/miniASpI, ma solo nei casi in cui la comunicazione datoriale sia effettivamente preventiva e acquisita dal sistema. Restano fuori alcuni rapporti non soggetti a UNILAV o soggetti a comunicazioni non preventive; in tali ipotesi continuano ad applicarsi decadenze, sospensioni o recuperi delle prestazioni, nonché, per la mobilità anticipata, la restituzione con interessi.

Valore delle comunicazioni obbligatorie UNILAV ai fini delle prestazioni INPS e degli obblighi di comunicazione del lavoratore

Valore delle comunicazioni obbligatorie ai fini degli obblighi del lavoratore e delle prestazioni INPS

La circolare esamina gli effetti dell’art. 9, comma 5, del D.L. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. 99/2013, che attribuisce efficacia estensiva alle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). La finalità è chiarire quando tali comunicazioni siano idonee a sostituire gli obblighi informativi che, in base alla disciplina previgente, gravavano sul lavoratore beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito.

Quadro normativo di riferimento

La norma interviene su un sistema preesistente in cui il lavoratore, in caso di rioccupazione durante la percezione di determinate prestazioni, doveva spesso comunicare direttamente all’INPS l’inizio della nuova attività. La circolare richiama in particolare:

  • l’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga;
  • l’art. 9, comma 1, lett. d), della L. 223/1991 e l’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, per la mobilità e la mobilità anticipata;
  • l’art. 2 della L. 92/2012 per ASpI e miniASpI;
  • le disposizioni sui trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Regime precedente per CIG, mobilità e disoccupazione

Prima della novella del 2013, il lavoratore che svolgeva attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale non aveva diritto al trattamento per le giornate di lavoro svolte e, in caso di omessa comunicazione preventiva all’INPS, poteva decadere dall’intero periodo di concessione. In materia di mobilità, la rioccupazione comportava la sospensione dell’indennità e l’obbligo di comunicazione entro 5 giorni; per la mobilità anticipata la rioccupazione nei 24 mesi successivi doveva essere comunicata entro 10 giorni, con obbligo di restituzione dell’anticipazione e degli interessi. Le stesse regole valevano anche per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Per ASpI e miniASpI, la nuova occupazione subordinata determinava la sospensione d’ufficio dell’indennità sulla base delle comunicazioni obbligatorie, con ripresa del pagamento alla cessazione della causa di sospensione.

Nuovo effetto delle comunicazioni UNILAV per le integrazioni salariali

La circolare precisa che la nuova disciplina estende alle comunicazioni preventive del datore di lavoro l’efficacia di assolvimento dell’obbligo posto a carico del lavoratore ex art. 8, comma 5, L. 160/1988. Di conseguenza, in presenza di una comunicazione preventiva UNILAV regolarmente acquisita dal sistema, l’INPS deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga senza dichiarare la decadenza, anche se il lavoratore non abbia effettuato una propria comunicazione.

Mobilità, mobilità anticipata e trattamenti per l’edilizia

L’interpretazione estensiva si applica anche alla mobilità ordinaria e in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. In questi casi la comunicazione preventiva del datore di lavoro tramite UNILAV è equiparata alla comunicazione che sarebbe stata dovuta dal lavoratore. Per la mobilità anticipata, se la rioccupazione è validamente comunicata dal datore di lavoro, l’INPS non deve più richiedere gli interessi sulla somma da restituire.

ASpI e miniASpI

Per le indennità ASpI e miniASpI la circolare distingue due ipotesi:

  • in caso di nuova occupazione subordinata, la comunicazione datoriale è sufficiente e determina la sospensione dell’indennità;
  • in caso di rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore resta tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che prevede di percepire.

La comunicazione del committente non sostituisce questo ultimo adempimento. Se il lavoratore non dichiara il reddito nel termine previsto, si verifica la decadenza dalla prestazione. Una volta acquisita la dichiarazione reddituale, l’INPS riattiva il pagamento sospeso, riducendolo nella misura prevista dall’ordinamento, pari all’80 per cento dei proventi preventivati.

Ambito applicativo e limiti

La nuova regola opera solo quando la rioccupazione è oggetto di comunicazione preventiva del datore di lavoro e tale comunicazione è acquisita nel sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie. Sono quindi esclusi:

  • i rapporti di pubblico impiego non privatizzato;
  • i rapporti di lavoro autonomo non svolti in forma coordinata e continuativa;
  • i rapporti instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di uno Stato estero;
  • le comunicazioni non preventive, come quelle delle agenzie di somministrazione e delle pubbliche amministrazioni effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo.

In tali ipotesi la comunicazione del datore di lavoro non esonera il lavoratore dai propri obblighi e continuano ad applicarsi le sanzioni di decadenza o di recupero delle somme indebitamente percepite.

Conseguenze sanzionatorie nei casi esclusi

Nei casi in cui non vi sia una valida comunicazione preventiva, il lavoratore beneficiario di CIG, mobilità, mobilità anticipata, trattamenti per l’edilizia o ASpI/miniASpI resta soggetto alle sanzioni previste dalle singole disposizioni: decadenza dal trattamento, cancellazione dalle liste di mobilità, richiesta di restituzione delle somme e degli interessi, secondo il regime applicabile alla prestazione interessata.

Rapporti agricoli e necessità di integrazione informativa

La circolare evidenzia una specificità per il lavoro agricolo. UNILAV indica inizio e fine del contratto a termine, ma non le giornate effettivamente lavorate, dato che può incidere sulla sospensione o sulla decadenza delle prestazioni. Pertanto, in caso di rioccupazione agricola del beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, occorre integrare le informazioni con una dichiarazione del lavoratore:

  • con modello ASpI-com o miniASpI-com per le prestazioni ASpI e miniASpI;
  • con le consuete modalità per le altre prestazioni.

Applicazione ai rapporti pendenti e recupero delle somme

La circolare precisa che la norma di interpretazione autentica si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra assicurato e INPS, se il datore ha effettuato correttamente la comunicazione preventiva. Non si applica invece ai rapporti già esauriti per effetto di giudicato o per prescrizione. Resta inoltre fermo che le prestazioni eventualmente erogate dopo la data della comunicazione UNILAV, e riferite a un periodo di rioccupazione, devono essere recuperate dall’Istituto.

Aggiornamento delle istruzioni precedenti

Le istruzioni contenute nella circolare integrano e sostituiscono, per quanto incompatibili, le precedenti indicazioni dell’Istituto in materia di decadenza ex art. 8, comma 5, L. 160/1988, ex art. 9, comma 1, lett. d), L. 223/1991 ed ex art. 2, comma 40, L. 92/2012.

Punti principali

Premessa normativa e principio di "pluriefficacia"

L’art. 9, comma 5, del D.L. 76/2013, convertito nella L. 99/2013, interpreta estensivamente l’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/2000, stabilendo che le comunicazioni di instaurazione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto inviate dal datore di lavoro al servizio competente assolvono anche gli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore verso Direzioni del lavoro, INPS, INAIL, altre forme previdenziali, Prefettura e Province.

Disciplina precedente per CIG, mobilità e ASpI/miniASpI

Prima della novella, il lavoratore che svolgeva attività lavorativa durante la CIG doveva comunicare preventivamente all’INPS la rioccupazione, pena la decadenza dal trattamento dall’inizio della concessione. Analogamente, per la mobilità e per la mobilità anticipata erano previsti obblighi di comunicazione entro termini specifici, con conseguenze di decadenza, cancellazione dalle liste o restituzione delle somme con interessi. Per ASpI e miniASpI, la nuova occupazione subordinata comportava sospensione d’ufficio delle indennità sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

Effetti della nuova disciplina sulle integrazioni salariali

Per integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga, la comunicazione preventiva UNILAV del datore di lavoro è ora sufficiente ad assolvere l’obbligo di comunicazione del lavoratore ex art. 8, comma 5, L. 160/1988. L’INPS, in presenza della comunicazione datoriale acquisita nel sistema, deve sospendere la prestazione senza dichiarare la decadenza anche se il lavoratore non ha effettuato la propria comunicazione.

Effetti sulla mobilità e sui trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

La stessa regola si applica alla mobilità ordinaria e in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. La comunicazione preventiva del datore di lavoro è equipollente a quella dovuta dal lavoratore; in caso di anticipazione della mobilità, l’INPS non deve richiedere gli interessi sulla somma da restituire se la rioccupazione è correttamente comunicata tramite UNILAV.

ASpI e miniASpI: distinguere tra lavoro subordinato e parasubordinato

Per la nuova occupazione subordinata, la comunicazione datoriale è sufficiente a determinare la sospensione delle indennità ASpI e miniASpI. Diversamente, in caso di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il lavoratore resta tenuto a dichiarare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo presunto; la mancata dichiarazione comporta decadenza. La comunicazione del committente non sostituisce questo adempimento reddituale.

Limiti di applicazione della nuova disciplina

La norma opera solo per i rapporti oggetto di comunicazione preventiva UNILAV e verificabili dall’INPS. Restano esclusi i rapporti di pubblico impiego non privatizzato, i rapporti di lavoro autonomo non coordinato e continuativo e i rapporti instaurati con datori di lavoro esteri all’estero. Non vale inoltre per le comunicazioni non preventive, come quelle delle agenzie di somministrazione o delle pubbliche amministrazioni effettuate entro il 20 del mese successivo.

Conseguenze nei casi esclusi o non coperti

Se il datore di lavoro non effettua una comunicazione preventiva idonea, il lavoratore resta soggetto agli obblighi di comunicazione e alle sanzioni previste: decadenza dalle integrazioni salariali, dalla mobilità o dalle prestazioni di disoccupazione, oppure restituzione delle somme e degli eventuali interessi nei casi di mobilità anticipata.

Rapporti di lavoro agricolo

Per il lavoro agricolo UNILAV comunica inizio e fine del rapporto, ma non le giornate effettivamente lavorate. Poiché queste ultime possono incidere sulla sospensione o decadenza delle prestazioni, la circolare richiede un’integrazione informativa da parte del lavoratore: modello ASpI-com o miniASpI-com per ASpI e miniASpI, e le ordinarie modalità per le altre prestazioni.

Decorrenza, limiti temporali e rapporti pendenti

La norma interpretativa si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra assicurato e INPS, se il datore ha effettuato regolarmente la comunicazione preventiva. Restano invece fermi i rapporti già esauriti per giudicato o prescrizione. Eventuali prestazioni erogate dopo la comunicazione UNILAV e coincidenti con il periodo di rioccupazione devono comunque essere recuperate dall’Istituto.

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