Cassazione Civile, Ordinanza n. 07234/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio a monte, la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile una duplice querela di falso proposta contro due procure alle liti asseritamente sottoscritte dalla controparte: una a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e una in calce alla comparsa di costituzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo. La decisione di merito si fondava su due autonome rationes: da un lato, la ritenuta carenza di interesse della querelante, perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto invitare la controparte a regolarizzare la propria costituzione ex art. 182 c.p.c. senza sospendere il giudizio; dall'altro, la critica alla consulenza grafologica di primo grado, ritenuta acriticamente recepita e non adeguatamente motivata. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 182, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'art. 182 c.p.c. non consentirebbe di sanare una procura inesistente, ma solo nulla; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il termine per sanare il difetto di rappresentanza non potrebbe essere concesso d'ufficio se la controparte abbia sollevato specifica eccezione; 3) violazione di legge per erronea esclusione dell'interesse a querelare, poiché la falsità della procura avrebbe inciso sulla validità del decreto ingiuntivo e sulla regolazione delle spese, e la questione sarebbe rilevabile d'ufficio; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale disatteso la CTU grafologica senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il quarto motivo: la motivazione d'appello era esistente, comprensibile e logicamente articolata, perché evidenziava il carattere solo probabilistico del giudizio peritale sulla prima firma e, per la seconda, due dati oggettivi contrari alle conclusioni del c.t.u. (dichiarazione di paternità della firma e analogia con le firme di comparazione). Rigettato il quarto motivo, i primi tre sono stati assorbiti, poiché anche se fondati non avrebbero comunque portato all'accoglimento delle querele di falso in assenza di prova della falsità delle sottoscrizioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha stabilito che la motivazione della sentenza d'appello sul punto decisivo era effettivamente presente e sufficientemente intelligibile, non essendo sindacabile in sede di legittimità una mera richiesta di rivalutazione del merito delle prove. Una volta esclusa la nullità motivazionale, il giudizio sulla mancata dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni ha reso assorbiti gli ulteriori motivi relativi all'interesse ad agire e alla sanatoria ex art. 182 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato per censurare la pretesa carenza di interesse ad agire; la Corte non si pronuncia nel merito perché il relativo motivo resta assorbito
art. 182, comma 2, c.p.c.
richiamato per contestare la possibilità di sanare la procura; la Corte non affronta la questione perché assorbita
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per l'omesso esame di fatto decisivo
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132 n. 4 c.p.c.
la Corte ribadisce che la nullità motivazionale ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia intrinsecamente incomprensibile/contraddittoria, non quando sia contestata la sufficienza rispetto alle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi integralmente oppure sia talmente incoerente, perplessa o obiettivamente incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività dell'apprezzamento probatorio.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove, né la sostituzione della propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione di quest'ultimo è logicamente comprensibile e giuridicamente corretta.
- Quando il giudice di merito esclude la falsità di una sottoscrizione valorizzando elementi oggettivi contrari alle conclusioni del consulente tecnico, la censura che miri solo a contrapporre una diversa lettura della CTU non integra un vizio di motivazione ma una richiesta inammissibile di nuovo apprezzamento del merito.
- Se il motivo che attacca la ratio decisiva della sentenza è infondato, gli ulteriori motivi che presuppongono l'accoglimento della stessa questione possono restare assorbiti senza necessità di esame autonomo.
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