Sentenza del 08/10/2018 n. 2345 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - residenza all'estero - iscrizione AIRE -notifica mediante raccomandata A/R - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notifica della cartella di pagamento, presumibilmente sostenendo che l'invio diretto all'estero non fosse valido, anche in relazione alla mancata o tardiva iscrizione all'AIRE e alla necessità di seguire specifiche formalità di notificazione. La questione riguardava sia il trasferimento della residenza all'estero precedente all'iscrizione AIRE, sia la possibilità per l'agente della riscossione di notificare autonomamente atti impositivi all'estero mediante il servizio postale.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta corretta quando la cartella è stata inviata mediante raccomandata A/R al Paese estero in cui il destinatario aveva trasferito la propria residenza, anche se l'iscrizione all'AIRE era avvenuta soltanto successivamente. È stato inoltre riconosciuto che l'agente della riscossione può procedere autonomamente alla notificazione all'estero tramite il servizio postale, senza che sia necessariamente indispensabile ricorrere a ulteriori procedure formali, purché l'invio sia effettuato correttamente all'indirizzo estero conosciuto o risultante dai dati disponibili.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tributari e delle cartelle di pagamento all'estero
La notificazione al contribuente residente all'estero può essere effettuata mediante invio diretto di una raccomandata A/R al suo indirizzo estero, quando tale indirizzo è individuabile. L'agente della riscossione è legittimato a procedere autonomamente alla notificazione.
Normativa sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
La tardiva iscrizione all'AIRE non rende automaticamente invalida la notificazione effettuata presso l'effettivo luogo di residenza estera. Ai fini della validità della notifica rileva la concreta conoscibilità dell'atto e il corretto invio all'indirizzo estero del destinatario.
Massime di principio
- Il trasferimento effettivo della residenza all'estero può rilevare anche prima dell'iscrizione formale all'AIRE; la mancata o tardiva iscrizione non determina di per sé l'invalidità della notifica.
- Una cartella di pagamento può essere notificata direttamente all'estero tramite raccomandata A/R, purché l'indirizzo sia corretto e l'invio sia documentabile.
- L'agente della riscossione può procedere autonomamente alla notifica internazionale mediante servizio postale, senza dover necessariamente attivare una procedura diplomatica o giudiziaria.
- In caso di contestazione, assumono particolare importanza la prova della spedizione, l'indirizzo utilizzato, l'avviso di ricevimento e la dimostrazione che il destinatario aveva un collegamento effettivo con il luogo estero di consegna.
- La validità concreta della notifica deve comunque essere verificata alla luce della normativa applicabile nello Stato estero e delle convenzioni internazionali eventualmente rilevanti.
Testo integrale
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