Cassazione Penale, Sentenza n. 32980/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato e la revoca della sentenza di condanna per furto con strappo del Tribunale di Milano (17/07/2020) e confermata in appello (16/03/2022), sostenendo di non avere mai avuto conoscenza del processo né della condanna. Ha affermato di essere venuta a conoscenza della condanna solo il 19/12/2023 in occasione della notifica del provvedimento di unificazione delle pene (21/11/2023) e ha invocato l'art. 629-bis c.p.p. per ottenere la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole della vocatio in iudicium. In risposta, la Corte territoriale ha ricostruito che la donna aveva nominato un difensore di fiducia (Avv. Giuseppe Stancanelli) ed aveva eletto domicilio presso il suo studio, che lì erano state regolarmente notificate l'avviso di conclusione indagini (03/12/2018) e il decreto di citazione a giudizio (06/06/2019), e che il difensore ha partecipato alle udienze del 18/09/2019 e 23/10/2019. Il difensore ha poi rinunciato al mandato il 25/02/2020 richiedendo la nomina di un difensore d'ufficio. La Corte ha ritenuto che, data la nomina del difensore e l'elezione di domicilio, sussista un onere di diligenza a carico dell'imputata e che non sia stata dimostrata l'"incolpevole" ignoranza della celebrazione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo: la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio e la successiva rinuncia del difensore costituiscono indizi di conoscenza del processo che obbligano l'imputato a un onere di diligenza; non essendo state allegate circostanze specifiche che dimostrassero una mancata conoscenza non imputabile all'imputata, la richiesta di rescissione è stata dichiarata infondata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente quale titolo per ottenere la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole della vocatio in iudicium; il Collegio ha valutato l'assenza di presupposti di fatto idonei a configurare tale ignoranza incolpevole.
art. 625-ter cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione come norma di riferimento sullo istituto della rescissione del giudicato; la giurisprudenza citata interpreta la norma nel senso che la mancata conoscenza del processo è "colpevole" quando l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza derivanti dalla nomina di un difensore e dall'elezione di domicilio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce un forte indice di conoscenza del processo e genera un onere di diligenza a carico dell'imputato: l'assenza ingiustificata non equivale automaticamente a ignoranza incolpevole.
- La semplice rinuncia del difensore al mandato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; il ricorrente deve allegare fatti specifici che dimostrino che la mancata conoscenza non dipende da colpevole disinteresse.
- La prova dell'ignoranza incolpevole circa la vocatio in iudicium grava sul condannato che chiede la rescissione: occorrono circostanze concrete e non deduzioni astratte.
- La detenzione carceraria continuativa nel periodo dei fatti non esclude automaticamente l'onere di diligenza se l'imputato aveva comunque nominato un difensore e eletto domicilio: lo stato di detenzione non esonera dal controllare lo svolgimento del processo salvo prova contraria.
- L'istituto della rescissione del giudicato è eccezionale e la giurisprudenza è rigorosa nell'accertare che la mancata conoscenza del processo sia effettivamente non imputabile all'interessato.
- In contestazioni analoghe, è utile documentare ogni comunicazione effettivamente ricevuta (o la sua mancanza) e fornire elementi oggettivi che dimostrino l'impossibilità di avere conoscenza del processo (es. assenza di contatti con il difensore, mancata notifica in luogo diverso dall'elezione di domicilio, comunicazioni ufficiali rese impossibili) per soddisfare l'onere probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2024 del 22/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →