Ordinanza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Porcia prot. n. 26805/2025, n. 110 del 29 ottobre 2025, avente a oggetto “Ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi e di applicazione della sanzione alternativa alla demolizione art. 45, co. 2 e 2-bis, l.r. 19/2009 smi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17269/2025 del 2 luglio 2025 e la comunicazione di sospensione del termine per la conclusione del procedimento ex art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990 prot. n. 24166/2025 del 29 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza comunale impugnata. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 6 maggio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, rimessa in pristino e applicazione della sanzione alternativa alla demolizione
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale che disponeva la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché l'applicazione della sanzione alternativa alla demolizione ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 2-bis, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione di sospensione del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità né consente di conoscere le specifiche censure dedotte nel ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare, ma la domanda cautelare non è stata esaminata perché la ricorrente vi ha rinunciato.
art. 45, commi 2 e 2-bis, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009
Indicato nell'ordinanza comunale quale fondamento della demolizione, della rimessa in pristino e della sanzione alternativa alla demolizione; il TAR non ne ha valutato l'applicazione.
art. 2, comma 7, l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla sospensione del termine per la conclusione del procedimento; l'atto è stato impugnato ma la sua legittimità non è stata esaminata.
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