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Ordinanza

Ordinanza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Porcia prot. n. 26805/2025, n. 110 del 29 ottobre 2025, avente a oggetto “Ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi e di applicazione della sanzione alternativa alla demolizione art. 45, co. 2 e 2-bis, l.r. 19/2009 smi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17269/2025 del 2 luglio 2025 e la comunicazione di sospensione del termine per la conclusione del procedimento ex art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990 prot. n. 24166/2025 del 29 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202500643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza comunale impugnata. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 6 maggio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, rimessa in pristino e applicazione della sanzione alternativa alla demolizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale che disponeva la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché l'applicazione della sanzione alternativa alla demolizione ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 2-bis, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione di sospensione del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità né consente di conoscere le specifiche censure dedotte nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare, ma la domanda cautelare non è stata esaminata perché la ricorrente vi ha rinunciato.

  • art. 45, commi 2 e 2-bis, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009

    Indicato nell'ordinanza comunale quale fondamento della demolizione, della rimessa in pristino e della sanzione alternativa alla demolizione; il TAR non ne ha valutato l'applicazione.

  • art. 2, comma 7, l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla sospensione del termine per la conclusione del procedimento; l'atto è stato impugnato ma la sua legittimità non è stata esaminata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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