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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02565/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso su procedura Docfa per due capannoni di proprietà della società, siti in Colleferro e originariamente proposti in categoria D/8 con rendite inferiori. L’Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/7 e aumentato le rendite; in sede di mediazione aveva poi formulato una terza quantificazione ancora diversa, non accolta. La società aveva impugnato l’atto per difetto di motivazione e errata stima, ottenendo ragione in primo grado e poi anche in appello. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo di violazione di legge, sostenendo: (i) che i giudici di merito avessero erroneamente individuato il metodo di determinazione della rendita, poiché l’Ufficio avrebbe applicato un criterio comparativo e non il costo di costruzione se non in via accessoria; (ii) che fosse errata l’attribuzione della categoria D/8, dovendosi invece applicare la D/7 in base alle caratteristiche strutturali degli immobili; (iii) che la motivazione della sentenza fosse contraddittoria perché avrebbe trascurato l’analisi dei costi prodotta in appello. La Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha qualificato il motivo come inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di legge, tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, preclusa al giudice di legittimità. La sentenza ha richiamato il principio per cui il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili, senza dover esaminare analiticamente tutte le risultanze istruttorie, purché la motivazione sia logica e adeguata. Sono state quindi confermate le decisioni di merito che avevano reputato corretta la categoria D/8 e inattendibile la stima dell’Ufficio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato, richiamandosi l’esonero dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamati come norme sulla determinazione della rendita catastale; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché ritiene il motivo inammissibile come richiesta di nuova valutazione di fatto.

  • art. 1 del D.M. n. 701/1994

    Richiamato quale base procedurale dell’accertamento catastale; la censura sul suo impiego è stata ritenuta in sostanza diretta a contestare il giudizio di merito sulla stima.

  • art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992

    Norma richiamata nel motivo, ma non oggetto di autonoma interpretazione sostanziale nella decisione, che dichiara inammissibile la doglianza.

  • art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011

    Richiamato nel ricorso come norma connessa alla base imponibile catastale; la Corte non svolge una specifica interpretazione, trattandosi di motivo respinto come inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale della censura per violazione di legge; la Corte evidenzia che, in concreto, il motivo mira a una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il giudice di merito non deve dare conto di tutte le prove e di tutte le tesi, purché motivi in modo logico e adeguato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo senso dell’art. 115 c.p.c.: il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito sulle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, richiamando l’esonero dal materiale versamento per prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiungerebbe l’ulteriore importo in caso di rigetto, ma non applicato alle Amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché l’apprezzamento dei fatti e delle prove appartiene esclusivamente al giudice di merito.
  • La deduzione formale di violazione di legge non è ammissibile quando, nella sostanza, il motivo mira a contestare l’attendibilità delle prove e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili senza dover esaminare analiticamente ogni singolo elemento probatorio, purché la motivazione esprima in modo logico e adeguato gli elementi decisivi posti a base della decisione.
  • In materia di classamento catastale e stima della rendita, le contestazioni che investono i criteri tecnici di valutazione e la loro congruità, se risolte nei gradi di merito, non sono riesaminabili in cassazione come terzo grado di merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando il versamento avvenga mediante il sistema della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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