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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50121/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era diretto avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 1/6/2023 che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero contro il provvedimento del G.i.p. di Treviso del 27/4/2023, ha disposto nei confronti del ricorrente la custodia cautelare in carcere (misura già applicata il 15/10/2022) ritenendolo gravemente indiziato dell'omicidio di Kolgeci Ragip (art. 575 c.p.) commesso il 12/10/2022 in concorso con altro soggetto. Il G.i.p. aveva in precedenza sostituito la custodia con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ritenendo venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione degli sviluppi investigativi e dell'assenza di comportamenti disciplinari carcerari. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale per errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. (in particolare la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3) e per vizi di motivazione, sostenendo che il tempo trascorso e l'assenza di ulteriori condotte pericolose avrebbero dovuto indurre a confermare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente perché non ha contrastato le considerazioni del Tribunale circa la gravità delle modalità esecutive dell'omicidio (colpi ripetuti con un tubo, anche al capo, della vittima già a terra), il negativo profilo soggettivo dell'indagato (numerosi precedenti penali per reati gravi e procedimenti pendenti) e la persistente inclinazione alla violenza anche dopo gli interventi delle autorità (anche un tentativo di uccidere un agente durante un controllo). La Corte ha confermato che, per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere che non è stata efficacemente superata dal ricorrente; il tempo trascorso e l'assenza di segnalazioni disciplinari non sono risultate sufficienti a dimostrare che misure meno afflittive sarebbero idonee a contenere il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. È stata inoltre dichiarata l'irrilevanza del braccialetto elettronico qualora non sia previamente accertata l'adeguatezza degli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione (relativa per i delitti diversi da quelli mafiosi) della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per determinati reati; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata nel caso concreto.

  • art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la pronuncia rileva che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale su questa norma generale quando applicabile.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che configura il reato di omicidio, dell'illecito contestato al ricorrente e che giustifica l'applicazione della disciplina cautelare aggravata se ricorrono i presupposti.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 231/2011

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per chiarire che la presunzione prevista dall'art. 275 può essere relativa per delitti diversi da quelli di tipo mafioso, con la conseguente possibilità di valutare il tempo trascorso e altre circostanze nel caso concreto.

  • Cass. Sez. 1 n. 24135 del 10/05/2019 (Castorina)

    Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, è speciale e prevalente rispetto all'art. 274; spetta al difensore fornire prova contraria.

  • Cass. Sez. 1 n. 13044 del 16/12/2020

    Giurisprudenza interpretativa richiamata per affermare l'irrilevanza del braccialetto elettronico quale misura esecutiva degli arresti domiciliari laddove non sia stata previamente accertata l'adeguatezza sostanziale degli arresti domiciliari stessi.

Massime di principio

  • Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione, comunque superabile, della necessità e dell'adeguatezza della custodia in carcere: grava sul difensore fornire elementi idonei a confutarla.
  • Il tempo trascorso dal fatto può assumere rilievo nella valutazione della misura cautelare, ma non determina automaticamente l'inidoneità della custodia in carcere; va valutato insieme alla personalità dell'indagato, ai precedenti e a eventuali comportamenti successivi.
  • La sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto) è possibile solo se il giudice di merito valuta e motiva la loro effettiva idoneità a contenere il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
  • Precedenti penali gravi, procedimenti pendenti e condotte successive indicative di pericolosità rafforzano l'esigenza della custodia cautelare in carcere.
  • L'assenza di segnalazioni disciplinari in carcere non è, di per sé, sufficiente a escludere la pericolosità; è necessaria una valutazione complessiva e motivata.
  • Il braccialetto elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non sostituisce la valutazione preliminare della loro adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari.

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