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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21335/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatari cartelle)

La controversia

Tre destinatari di cartelle esattoriali impugnavano la pretesa di pagamento di spese di giustizia conseguenti a una sentenza penale di non doversi procedere per remissione di querela. Sostenevano che l’importo richiesto da ciascuno fosse eccessivo: secondo loro, avrebbe dovuto applicarsi il d.m. n. 285/2002, con importo di euro 24,00 ciascuno, poiché la sentenza penale era divenuta irrevocabile il 27 luglio 2012, come emergerebbe dall’estratto contumaciale notificato il 26 giugno 2012 e dalla relativa annotazione di correzione. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che la sentenza fosse divenuta definitiva il 9 dicembre 2013 e, quindi, applicabile il d.m. n. 111/2013, che prevedeva euro 150,00. Con il ricorso per cassazione veniva denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: la data di passaggio in giudicato della sentenza penale, decisiva per individuare il decreto ministeriale applicabile e dunque l’importo dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello aveva fondato la decisione sul presupposto, contestato dai ricorrenti, che la sentenza penale fosse divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2013, ma senza spiegare su quali elementi probatori avesse basato tale accertamento. Poiché la data di irrevocabilità era un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti e idoneo a determinare l’applicazione di un diverso decreto ministeriale e quindi un diverso importo delle spese di giustizia, la motivazione risultava viziata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e la cui considerazione avrebbe potuto portare a un esito diverso della controversia

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, onere ritenuto soddisfatto nel caso concreto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • d.m. 10 giugno 2014, n. 124, art. 3, comma 1

    stabilisce il regime temporale di applicazione del regolamento per il recupero delle spese del processo penale in base al momento di definitività della sentenza

  • d.m. 8 agosto 2013, n. 111

    resta applicabile ai processi penali definiti con sentenza divenuta definitiva dopo il 19 ottobre 2013 e fino all’entrata in vigore del d.m. n. 124/2014

  • d.m. 13 novembre 2002, n. 285

    secondo i ricorrenti, sarebbe stato applicabile ai processi definiti con irrevocabilità anteriore al 19 ottobre 2013, con importo di euro 24,00

  • Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054

    richiamate per il principio secondo cui il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • Cass., n. 23238/2017

    richiamata in continuità con il medesimo principio sul vizio di omesso esame del fatto decisivo

  • Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29954

    richiamata per il principio secondo cui la decisività del fatto omesso deve essere specificamente allegata e dimostrata dal ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre quando il giudice di merito ometta l’esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e la cui considerazione avrebbe potuto condurre con certezza a un esito diverso della causa.
  • Quando la decisione dipende dall’accertamento di una data o di un altro fatto storico determinante, il giudice di merito deve esplicitare gli elementi probatori su cui fonda tale accertamento; in difetto, la motivazione è censurabile per omesso esame del fatto decisivo.
  • È sufficiente, ai fini dell’ammissibilità e fondatezza del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., che il ricorrente alleghi specificamente il fatto omesso, la sua discussione tra le parti e la sua decisività rispetto all’esito della controversia.
  • Nella riscossione delle spese di giustizia penali, l’individuazione del decreto ministeriale applicabile dipende dalla data di irrevocabilità/definitività della sentenza penale, e tale dato può incidere direttamente sull’importo esigibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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