Ordinanza n. 276/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che ha nuovamente sospeso le autorizzazioni relative agli impianti di telefonia mobile
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della precedente sentenza del TAR n. 2121/2025 e, contestualmente, ha chiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale n. 10 del 3 marzo 2026, nonché degli atti connessi e consequenziali. Il motivo ritenuto decisivo concerne la violazione del giudicato: il Comune, nonostante avesse formalmente dato atto della precedente decisione giurisdizionale che aveva annullato una precedente ordinanza sindacale, avrebbe reiterato una misura sostanzialmente identica, consistente nella sospensione generalizzata delle attività di installazione e potenziamento degli impianti di telefonia mobile, compreso quello della ricorrente. La nuova ordinanza sarebbe stata fondata sulle medesime esigenze di tutela sanitaria e sulla necessità di adottare un regolamento comunale in materia, già valutate e ritenute illegittime nella precedente pronuncia. La ricorrente ha inoltre dedotto ulteriori censure, in larga parte coincidenti con quelle già esaminate in relazione al precedente provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha considerato evidentemente fondata, già nella fase sommaria, la censura di violazione del giudicato, rilevando la sostanziale sovrapponibilità tra la precedente ordinanza annullata e quella impugnata. Secondo il Collegio, la mera presa d’atto formale della sentenza non è sufficiente: l’amministrazione deve conformare sostanzialmente la propria azione al decisum e non può riprodurre, anche con adattamenti formali, un atto affetto dai medesimi vizi già accertati. L’accoglimento di tale profilo ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure. Quanto al periculum, il giudice ha rilevato che l’ordinanza determina l’immediata paralisi delle attività della società, incidendo su interventi già avviati e funzionali all’adeguamento tecnologico di infrastrutture di comunicazione elettronica, con pregiudizi economici e organizzativi attuali e non agevolmente riparabili per equivalente. Il bilanciamento degli interessi ha inoltre considerato l’interesse pubblico alla realizzazione e al potenziamento delle reti di comunicazione elettronica e alla continuità dei servizi di telecomunicazione. È stata quindi sospesa l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 10 del 3 marzo 2026. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre oneri e accessori di legge. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 3 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrono i presupposti cautelari.
Massime di principio
- L’obbligo di esecuzione del giudicato amministrativo non si esaurisce nella presa d’atto formale della sentenza, ma impone all’amministrazione di conformare sostanzialmente la propria attività al contenuto della decisione.
- L’amministrazione viola il giudicato quando, dopo l’annullamento di un provvedimento, adotta un nuovo atto sostanzialmente sovrapponibile al precedente e fondato sui medesimi presupposti già ritenuti illegittimi, anche se il nuovo atto presenta adattamenti meramente formali.
- In sede cautelare, la sostanziale reiterazione di un provvedimento annullato per vizi già accertati può integrare un fumus boni iuris evidente e giustificare la sospensione dell’atto successivo.
- Il periculum in mora sussiste quando l’atto impugnato paralizza immediatamente attività economiche già avviate e funzionali all’adeguamento tecnologico di infrastrutture, determinando pregiudizi economici e organizzativi attuali non agevolmente riparabili per equivalente.
- Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati, oltre agli interessi del ricorrente, anche gli interessi pubblici connessi alla realizzazione e al potenziamento delle reti di comunicazione elettronica e alla continuità dei relativi servizi.
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