Sentenza n. 13016/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari (i) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa (iii) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (iv) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (v) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; (vi) della Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015.” e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, allo stato non rese note.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e determinazione della Regione Piemonte relativa agli elenchi delle aziende soggette al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno definito i tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018 e posto a carico delle aziende fornitrici la compartecipazione al superamento dei tetti mediante il meccanismo del payback. Ha dedotto censure concernenti sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia sia vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, con preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali e cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro tali provvedimenti. La ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25% della quota di ripiano, pari a euro 5.101,11, e la Regione Piemonte ha accertato tale versamento con apposita determinazione pubblicata sul proprio sito istituzionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che essa si sia verificata ex lege a seguito del pagamento, da parte della ricorrente, della quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e dell'accertamento regionale dell'avvenuto versamento. Non sono state quindi esaminate le censure relative alla legittimità delle norme primarie né i vizi propri degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la disciplina primaria richiamata in materia di obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici per il ripiano del superamento dei tetti di spesa.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...], determinando la cessazione della materia del contendere [...], con compensazione delle spese di lite.
Il versamento del 25% degli importi originariamente dovuti estingue gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 e determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza; il testo non esplicita un'autonoma applicazione oltre alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita un'autonoma applicazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il versamento di una quota ridotta dell'importo originariamente dovuto estingua l'obbligazione e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, il pagamento integrale della quota ridotta e il suo accertamento da parte dell'amministrazione determinano ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto i provvedimenti di ripiano.
- La cessazione della materia del contendere conseguente a una definizione legislativa sopravvenuta dell'obbligazione comporta, quando previsto dalla stessa disciplina, la compensazione delle spese di lite.
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