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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17439/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 28/06/2024 che, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 589, comma 2 c.p. (omicidio colposo) relativo a un sinistro del 4/10/2009, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con sospensione condizionale e sospensione della patente per 1 anno. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame del teste Davide Melandri) su circostanza decisiva (vettura tamponata viaggiava a fari spenti) che, unitamente alla bassa velocità della vittima, avrebbe escluso la colpa; 2) vizio nella determinazione della durata della sospensione della patente, ritenuta eccessiva e non adeguatamente ancorata ai parametri dell'art. 218 CdS; 3) mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, nonostante la sospensione condizionale e l'assenza di precedenti e la presunta emenda negli anni successivi. Inoltre il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla statuizione sulla non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i tre motivi come manifestamente infondati o reiterativi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello di non rinnovare l'istruttoria, avendo il consulente tecnico del P.M. escluso l'ipotesi dei fari spenti e avendo la contestata circostanza già valutata anche attraverso consulenze tecniche; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la durata della sospensione della patente (1 anno) fosse congrua e motivata con riferimento alla gravità della condotta e alle conseguenze, ancorandosi ai criteri di cui all'art. 218 CdS; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la negazione del beneficio della non menzione in considerazione della funzione di tutela dell'«emenda» e dell'incidenza della qualità professionale dell'imputato (autotrasportatore) sulla rilevanza pubblica della condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e dell'onere di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2 cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio colposo; la Corte ha confermato che il fatto è configurabile e ha mantenuto la condanna, seppure con rideterminazione della pena in relazione alle attenuanti generiche riconosciute

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ricordato il carattere discrezionale del giudice di merito secondo cui la rinnovazione è necessaria solo se assolutamente idonea a incidere sulla decisione; tale apprezzamento è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato

  • art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), comma 2

    Criteri per determinare la durata delle sanzioni accessorie (sospensione patente): la Corte ha ritenuto che la durata fissata sia congrua in relazione all'entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo derivante dalla circolazione

  • art. 175 cod. pen.

    Regola il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale; la Corte ha confermato che la concessione è rimessa alla valutazione del giudice di merito in funzione della emenda e dei criteri dell'art. 133 c.p., e può essere negata anche se concessa la sospensione condizionale

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle circostanze e della capacità di ravvedimento: la Corte ha affermato che la negazione della non menzione deve essere motivata sulla base degli elementi previsti da tale norma (per esempio pericolo di recidiva, gravità del fatto, effetti sulla possibilità di lavoro)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'applicazione della sanzione amministrativa della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso non ascrivibile a totale assenza di colpa della parte: la Corte ha imposto il versamento di €3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per la determinazione dell'entità dell'onere verso la Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha considerato applicabile il principio nella determinazione della somma

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: va provato che la nuova prova sia assolutamente necessaria e potenzialmente decisiva; in mancanza di adeguata motivazione della necessità la Cassazione non annulla.
  • Le contestazioni relative a circostanze tecniche (es. fari spenti, velocità) possono essere risolte con perizia tecnica; le valutazioni tecniche argomentate escludono l'obbligo di ulteriori assunzioni testimoniali se non è dimostrata la loro capacità di mutare l'esito probatorio.
  • Nella determinazione della durata delle sanzioni accessorie (sospensione patente) il giudice deve motivare in base ai parametri dell'art. 218 CdS (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); scelte congrue e motivate difficilmente vengono annullate in cassazione.
  • Il beneficio della non menzione è discrezionale e finalizzato all'emenda (art. 175 c.p. lett. con art. 133 c.p.): può essere negato anche se concessa la sospensione condizionale quando sussistono ragioni concrete, comprese esigenze di conoscibilità della condanna connesse alla professione del condannato.
  • La decisione di cassazione su inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, se il ricorso non è privo di colpa, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso.

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