Sentenza del 22/03/2018 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Associazioni sportive dilettantistiche - Tributi vari - Mancanza di rendiconto - Inapplicabilità delle disposizioni fiscali di favore - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio aveva negato all'A.S.D. l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 2 della legge n. 398/1991, ritenendo sufficiente, a tal fine, la mancata redazione del rendiconto. La controversia riguardava quindi se tale omissione formale potesse, da sola, comportare la perdita delle agevolazioni, in assenza di elementi che dimostrassero lo svolgimento di attività commerciali o prestazioni estranee alle finalità istituzionali dell'associazione.
La decisione
L'operato dell'ufficio è stato ritenuto illegittimo. La sola mancata redazione del rendiconto non è sufficiente per disapplicare il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire prove concrete dell'esistenza di attività o prestazioni estranee all'attività istituzionale. In mancanza di tali prove, le agevolazioni non possono essere negate esclusivamente per l'inadempimento formale relativo al rendiconto.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 398/1991
La disposizione prevede un regime fiscale agevolato per determinati enti associativi, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche. La sua applicazione non può essere esclusa automaticamente per la sola mancata redazione del rendiconto, se non risultano provate attività estranee alle finalità istituzionali.
Massime di principio
- La violazione di un obbligo formale non comporta automaticamente la perdita di un'agevolazione fiscale, soprattutto quando la norma non prevede espressamente tale conseguenza.
- Per disapplicare un regime fiscale di favore, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti sostanziali che rendono l'ente non meritevole dell'agevolazione, come lo svolgimento di attività commerciali o estranee alle finalità istituzionali.
- La mancata predisposizione del rendiconto resta comunque un'inadempienza rilevante e può esporre l'associazione a contestazioni o sanzioni, ma non è di per sé sufficiente a negare il regime della legge n. 398/1991.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra irregolarità documentali e mancanza dei requisiti sostanziali: le prime non provano automaticamente la seconda.
- L'associazione dovrebbe conservare documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l'effettiva natura istituzionale delle attività svolte e il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.
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