Cassazione Civile, Ordinanza n. 11399/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga del trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio disposta dal Giudice di pace di Melfi per ulteriori 90 giorni, dopo una precedente convalida del trattenimento conseguente a provvedimento di espulsione. L'amministrazione aveva chiesto la proroga deducendo la necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità del vettore per il rimpatrio, allegando attività già svolte presso il Consolato del Regno del Marocco. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità per motivazione apparente o inesistente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il provvedimento si limitava a una formula prestampata sull'esistenza dei presupposti di legge; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 13 e 3 Cost. e dell'art. 20 d.l. n. 124 del 2023, sostenendo che la proroga era stata concessa in modo generico e senza specificare le gravi difficoltà richieste dalla nuova disciplina dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, dopo 90 giorni di trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione del decreto di proroga era presente ed esponeva, in modo sufficiente a rendere percepibile l'iter logico, le ragioni della proroga: attività già svolta dalla Questura per il rimpatrio, mancata cooperazione del Paese di provenienza, difficoltà operative non imputabili all'amministrazione e necessità di verificare la documentazione prodotta dalla difesa. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, reputandolo generico, poiché il giudice di merito aveva accertato specificamente che la mancata esecuzione del rimpatrio dipendeva dalla mancata cooperazione del Paese di provenienza e non da inerzia dell'amministrazione; il ricorrente non aveva contestato in concreto che tali difficoltà fossero insussistenti o non gravi. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve esistere e rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua totale assenza, apparenza o obiettiva incomprensibilità integra nullità denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante nei limiti dell'art. 132 c.p.c. è deducibile come nullità della sentenza quando si traduce in violazione di legge processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, ma la doglianza deve essere specifica e riferita alla concreta ratio decidendi.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge e richiede una rigorosa verifica dei presupposti del trattenimento e delle sue proroghe.
art. 3 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente come parametro di legittimità costituzionale della disciplina applicata, senza accoglimento della censura.
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
Il trattenimento e la sua proroga sono consentiti solo nei limiti e per i presupposti previsti dalla legge; per la prima proroga occorre che l'accertamento dell'identità e della nazionalità o l'acquisizione dei documenti presenti gravi difficoltà, mentre le proroghe successive presuppongono ulteriori condizioni più rigorose.
art. 20 d.l. n. 124 del 2023
Le modifiche normative hanno inciso sulla durata del trattenimento e delle proroghe, lasciando immutati i presupposti della prima proroga; la Corte distingue tra prima proroga e proroghe successive nel nuovo assetto normativo.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica e non generica; l'omessa contestazione puntuale della ratio decidendi determina inammissibilità.
art. 14, primo comma, d.lgs. n. 286 del 1998
Il trattenimento è misura eccezionale, disposta per il tempo strettamente necessario quando l'espulsione immediata non sia eseguibile per situazioni transitorie che ostacolino il rimpatrio.
art. 15 direttiva 2008/115/CE
Il trattenimento è consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento, per il periodo più breve possibile, e deve cessare quando non vi sia più una prospettiva ragionevole di allontanamento o vengano meno le condizioni giustificative.
Massime di principio
- La nullità della motivazione sussiste solo quando il provvedimento sia privo di un reale percorso argomentativo, meramente assertivo o incomprensibile; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica se consente di comprendere le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare in modo specifico la sussistenza dei presupposti di legge e la non imputabilità all'amministrazione delle difficoltà che ostacolano il rimpatrio, distinguendo i requisiti della prima proroga da quelli delle proroghe successive.
- La disciplina del trattenimento amministrativo incide su un diritto inviolabile della persona e deve essere applicata con interpretazione rigorosa, senza margini di discrezionalità amministrativa fuori dai casi e dai tempi previsti dalla legge.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi e si limita ad affermazioni generiche o astratte, senza contestare concretamente gli accertamenti decisivi del provvedimento impugnato.
- Per la prima proroga del trattenimento è sufficiente la dimostrazione di gravi difficoltà nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti di viaggio; per le proroghe ulteriori occorre un accertamento più rigoroso, legato al perdurare delle condizioni e alla mancata cooperazione dello straniero o del Paese terzo.
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