Sentenza del 07/11/2019 n. 28679 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i versamenti IRAP fossero indebiti perché la sua attività professionale era svolta senza autonoma organizzazione, requisito necessario per l'assoggettamento all'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. Ha contestato sia l'erronea interpretazione dei presupposti dell'IRAP, sia l'applicazione delle regole sull'onere della prova e la genericità della motivazione della sentenza regionale. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base della disponibilità di uno studio di 60 mq, di beni strumentali per circa 45.000-50.000 euro annui, di compensi corrisposti a terzi e di ricavi compresi tra 86.000 e 234.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, pur escludendo che la sentenza regionale fosse nulla per motivazione apparente. Ha ritenuto invece erronea la valutazione dell'autonoma organizzazione: il confronto con i contribuenti soggetti al regime dei minimi e il solo valore dei beni strumentali non costituiscono indizi automatici della soggezione a IRAP. Occorreva chiarire se i beni fossero meramente indispensabili all'attività oppure potenziassero effettivamente la struttura organizzativa, e se la collaborazione di terzi fosse solo esecutiva oppure professionalmente qualificata e idonea a integrare un'organizzazione autonoma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
«l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla ... prestazione di servizi»
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia esercitata mediante un'autonoma organizzazione, cioè una struttura ulteriore rispetto al mero lavoro personale.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, lett. c)
Ricompende tra i soggetti passivi IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, ma solo in presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 3, e art. 49, comma 1
Sono richiamate per individuare le persone fisiche e i soggetti esercenti attività professionali rilevanti ai fini della disciplina IRAP.
Art. 2697 c.c.
Il professionista che chiede il rimborso dell'IRAP deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione. Tuttavia, il giudice deve valutare concretamente e correttamente gli elementi forniti.
Art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza deve rendere comprensibile il percorso logico del giudice. Nel caso concreto la motivazione non era apparente, ma risultava errata nell'applicazione dei criteri sostanziali e probatori.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da una struttura organizzativa autonoma, diverso dal semplice reddito derivante dall'attività personale del professionista.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016
Non sussiste autonoma organizzazione quando il professionista utilizza beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale di lavoro altrui non eccedente quello di un dipendente con mansioni esecutive.
Massime di principio
- Per un professionista individuale l'IRAP non è automatica: occorre verificare caso per caso se esista una struttura organizzativa autonoma rispetto all'attività personale.
- La disponibilità di beni strumentali, anche di valore significativo, non dimostra da sola l'autonoma organizzazione; bisogna accertare se siano semplicemente necessari alla professione o se ne aumentino concretamente la capacità produttiva.
- La collaborazione di terzi è rilevante soprattutto quando consiste in attività professionalmente qualificate o non meramente esecutive; l'impiego di un collaboratore con mansioni esecutive, entro limiti ordinari, non è normalmente sufficiente.
- Il livello dei ricavi o il superamento dei limiti del regime dei minimi non costituisce, da solo, prova dell'autonoma organizzazione.
- Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve documentare l'assenza dell'organizzazione autonoma, indicando beni utilizzati, loro funzione, collaboratori impiegati e natura delle relative mansioni.
- Il giudice tributario deve motivare specificamente il rapporto tra ciascun elemento concreto e la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione; non può fondarsi su presunzioni generiche o su meri confronti quantitativi.
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