Cassazione Penale, Sentenza n. 30883/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna per il reato di furto aggravato deducendo che, durante il termine per proporre ricorso per cassazione (in data 20/02/2024), la persona offesa Elena Galateanu ha rimesso la querela nei suoi confronti e che tale rimessione è stata ritualmente accettata, come documentato nel verbale dei Carabinieri della Stazione di Imola. Si è chiesto che la remissione, intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per il ricorso, fosse introdotta nel processo e producesse i suoi effetti estintivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso finalizzato ad introdurre la remissione di querela intervenuta nel termine per proporre ricorso. Richiamata la giurisprudenza secondo cui la remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo, la Corte non ha riscontrato elementi di prova evidente dell'innocenza dell'imputata né l'infondatezza incontrovertibile dei fatti. Avendo invece la remissione e l'accettazione formato correttamente, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e ha posto a carico della querelata le spese processuali, in mancanza di deroga pattizia.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Conferma che è ammissibile il ricorso per cassazione anche quando il ricorso è proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01
Stabilisce che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità purché il ricorso sia tempestivamente proposto.
Principio sulle spese processuali
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico della querelata; principio applicato dalla Corte nella pronuncia finale.
Massime di principio
- La remissione della querela ritualmente effettuata e accettata prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione con il solo scopo di introdurre e far valere la remissione della querela intervenuta nel termine utile; il ricorso deve tuttavia essere tempestivo.
- La sussistenza di elementi che provino l'innocenza evidente dell'imputato non è necessaria quando la remissione di querela, formalmente valida e accettata, produce l'estinzione del reato.
- In assenza di accordi contrari (deroghe pattizie), le spese processuali sono poste a carico della parte querelata che ha rimesso la querela.
- Per far valere la remissione è importante che la stessa sia formalmente documentata (verbali, accettazione) e notificata nei termini processuali per evitare incertezze sull'effetto estintivo.
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