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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento -della Delibera del Consiglio regionale n. 1 del 14 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano per il dimensionamento regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’a.s. 2025-2026, limitatamente alla parte relativa alla soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Scolastico “Dante Alighieri” del Comune di Ripalimosani, e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, inclusi; - la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 27 dicembre 2024, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’A.S. 2025/2026”; - il Decreto Direttoriale prot. n. R.0000003.22-01-2025, con il quale la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato attuazione alla delibera di Consiglio Regionale n. 1/2025; - il parere formulato dall’U.S.R.M. con nota Reg. Uff. 14602/2024 e quello n. 10774/2024; - la nota del Servizio politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università indirizzata all’U.S.R.M., di cui al prot.reg. n. 174587 del 19 dicembre 2024, menzionata nella D.G.R. n. 605/2024, di contenuto però sconosciuto.

Giustizia amministrativa202500058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026, limitatamente alla soppressione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Ripalimosani, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la soppressione dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Ripalimosani deducendo, in sintesi, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, carenza di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, errore di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà, violazione ed erronea applicazione delle linee di indirizzo regionali approvate con le deliberazioni regionali n. 359/2023 e n. 473/2024, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, nonché eccesso di potere per travisamento e sviamento. I ricorrenti hanno sostenuto che l'istituto, con 526 alunni, avrebbe dovuto essere preservato in quanto collocato in un'area caratterizzata da esigenze di tutela delle comunità interne e perché la precedente sentenza del TAR n. 74/2024 aveva annullato una decisione analoga. È stata inoltre dedotta l'omessa considerazione della deliberazione provinciale n. 67/2024, trasmessa alla Regione il 27 dicembre 2024, con la quale la Provincia avrebbe modificato la precedente proposta e inteso preservare l'istituto. Sono state lamentate anche la violazione della normativa nazionale sul dimensionamento scolastico, dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e l'erronea rappresentazione della posizione dei sindaci dei Comuni interessati. Il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale recante gli accorpamenti consequenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e non esaminando le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione e di mancata evocazione di un controinteressato, perché assorbite dall'infondatezza nel merito. Il giudice ha chiarito che la precedente sentenza n. 74/2024 aveva annullato il precedente piano esclusivamente per carenza di istruttoria e motivazione, senza riconoscere l'intangibilità dell'autonomia dell'istituto di Ripalimosani né imporne la conservazione per gli anni successivi. Nel nuovo procedimento, la deliberazione consiliare regionale è risultata coerente con la proposta della Giunta e con il parere tecnico dell'USR, che aveva valutato l'area di Ripalimosani unitariamente a quella di Campobasso e individuato l'istituto tra le autonomie da ridimensionare. La deliberazione provinciale n. 67/2024 non è stata ritenuta utilmente valutabile: è stata trasmessa alla Regione il 27 dicembre 2024, in coincidenza con l'adozione della deliberazione giuntale conclusiva dell'istruttoria, ed è stata protocollata soltanto l'8 gennaio 2025; il Consiglio regionale non era quindi tenuto a riaprire o retrocedere il procedimento per esaminare un documento sopravvenuto ed estraneo all'istruttoria già svolta. Le linee di indirizzo regionali sono state qualificate come atti di indirizzo non vincolanti e non idonei a costituire autonomo parametro di legittimità; inoltre, la previsione relativa alla necessità di individuare un'autonomia in luogo dell'Istituto di Ripalimosani è stata interpretata come riferita al computo complessivo delle riduzioni ancora necessarie, non come garanzia di conservazione dell'istituto. Quanto alla normativa statale, il TAR ha ritenuto inderogabili i criteri nazionali relativi al contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, precisando che la tutela dei Comuni montani non impone il mantenimento dell'autonomia scolastica, ma garantisce la permanenza del presidio scolastico, anche come sede distaccata o plesso di un istituto accorpante. Infine, trattandosi di atti generali e di pianificazione caratterizzati da ampia discrezionalità, il piano non richiedeva una motivazione specifica sul mancato recepimento di ogni proposta degli enti coinvolti ed era sindacabile soltanto per errori palesi o manifesta irrazionalità, non ravvisati nel caso concreto. Il terzo motivo è stato respinto per insussistenza dell'illegittimità derivata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

    Il TAR ha ritenuto che, trattandosi di un atto generale e di pianificazione, il piano di dimensionamento non richiedesse una motivazione particolare sulle ragioni del mancato recepimento di ogni singola proposta o richiesta, ferma restando la sindacabilità per errori palesi o manifesta irrazionalità.

  • art. 13 l. 241/1990

    Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

    La disciplina generale sulla partecipazione non è stata ritenuta applicabile al piano di dimensionamento in quanto atto generale e di pianificazione.

  • art. 1, comma 557, l. 197/2022

    Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ... i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni ... sono definiti ... su base triennale ...

    La norma costituisce la base della riforma che collega il dimensionamento al contingente regionale di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e al progressivo superamento delle reggenze.

  • art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Le regioni ... provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica ... nei limiti del contingente annuale individuato ...

    La disciplina attribuisce alle Regioni il dimensionamento della rete entro i limiti del contingente statale, prevedendo la salvaguardia delle specificità territoriali senza imporre il mantenimento di ogni autonomia scolastica.

  • art. 1, commi 1, 4, 5, 6 e 7, d.i. 127/2023

    Le Regioni ... provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica ... nel limite del contingente ...

    Il decreto stabilisce i criteri e i coefficienti per il numero delle sedi scolastiche attivabili e impone alle Regioni il rispetto del contingente, pur consentendo loro di scegliere quali autonomie accorpare.

  • art. 5, comma 3, d.l. 215/2023, convertito dalla l. 18/2024

    Per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento ...

    La disposizione ha temporaneamente mitigato il processo di riduzione delle autonomie per l'a.s. 2024/2025, senza escludere le successive riduzioni necessarie per l'a.s. 2025/2026.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al buon andamento non è stato ritenuto violato, poiché l'istruttoria e la scelta regionale sono risultate coerenti con il parere tecnico dell'USR e con la proposta della Giunta.

  • art. 44 Cost.

    La tutela delle zone montane è stata considerata attuata a monte dalla disciplina nazionale mediante parametri perequativi, non come obbligo di mantenere ogni autonomia scolastica ubicata in un Comune montano.

Massime di principio

  • La precedente sentenza di annullamento di un piano di dimensionamento scolastico per carenza di istruttoria e motivazione non attribuisce all'istituzione scolastica un diritto alla conservazione dell'autonomia per gli anni successivi: l'amministrazione può disporne nuovamente il dimensionamento all'esito di un nuovo procedimento adeguatamente istruito.
  • Nel dimensionamento scolastico, le Regioni devono rispettare i criteri e i limiti inderogabili stabiliti dalla disciplina statale sul contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ma conservano discrezionalità nella scelta delle autonomie da accorpare, purché la scelta non sia affetta da errori palesi o manifesta irrazionalità.
  • La clausola di salvaguardia per le istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani non impone il mantenimento della loro autonomia amministrativa; è sufficiente che il presidio scolastico territoriale resti garantito, anche quale plesso o sede distaccata di un istituto accorpante.
  • Le linee di indirizzo regionali sul dimensionamento scolastico, quando hanno natura meramente orientativa e metodologica, non costituiscono un autonomo parametro vincolante di legittimità e non impediscono alla Regione di scegliere un diverso accorpamento coerente con la disciplina statale e con l'istruttoria svolta.
  • Gli atti generali e di pianificazione relativi al dimensionamento scolastico non richiedono una motivazione analitica sul mancato recepimento di ogni singola proposta degli enti coinvolti; la motivazione si ricava dai criteri generali e dall'istruttoria del piano, restando sindacabili soltanto errori palesi e manifesta irragionevolezza.
  • Un documento trasmesso dall'ente consultato in coincidenza con la chiusura dell'istruttoria e acquisito formalmente dall'amministrazione dopo l'adozione della proposta non impone, di per sé, la riapertura del procedimento né la rivalutazione da parte dell'organo deliberante finale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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