Ordinanza n. 228/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’affidamento dell’appalto “Procedura Aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per Appalto dei lavori per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della S.P. 67 "Pozzallo - Marza, da eseguire con le modalità dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del D.lgs36/2023 – CIG: BAE25BC47A”, nella parte in cui, a mezzo degli stessi, si è disposta l’aggiudicazione della procedura alla ditta Albani Gaetano e non alla Cavalli s.r.l. e, in particolare: - della Determina Dirigenziale n. 535 del 12.5.2026 di aggiudicazione della procedura in favore della ditta Albani Gaetano; - della proposta di aggiudicazione n. 346 del 11.5.2026, richiamata nella Determina di aggiudicazione, nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni e ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia, ha errato nella individuazione gli esiti di gara, precludendo alla Cavalli s.r.l. di risultare la legittima affidataria dell’appalto; - della comunicazione dell’aggiudicazione, disposta in favore della ditta Albani Gaetano, pubblicata dalla Stazione Appaltante a mezzo del portale gare; - del verbale di gara del 21.4.2026, nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni ed ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023, ha errato nell’individuare gli esiti di gara e precluso alla Cavalli s.r.l. di risultare legittima affidataria dell’appalto; - del diniego tacito frapposto all’istanza di riesame degli esiti concorsuali avanzata dall’esponente; - ove occorra, del bando – disciplinare e di ogni ulteriore atto e/o documento di gara, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e nelle sole parti in cui consentirebbero alla Committenza di ricorrere al criterio del cd. “blocco unitario” nella determinazione della soglia di anomalia; con richiesta - di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121 – 122 c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici a impresa controinteressata, unitamente agli atti di gara e al diniego tacito sull’istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti e le operazioni della procedura aperta telematica indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’affidamento, mediante accordo quadro, di lavori di regolamentazione del traffico veicolare e pedonale sulla S.P. 67. In particolare, ha contestato la determina di aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione e il verbale di gara, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe applicato in modo non conforme il metodo A) dell’Allegato II.2 al d.lgs. 36/2023 per il calcolo della soglia di anomalia, ricorrendo al criterio del cosiddetto “blocco unitario”. Secondo la ricorrente, l’erronea determinazione della soglia avrebbe alterato gli esiti della gara, impedendole di conseguire l’aggiudicazione. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dell’aggiudicazione, il diniego tacito sull’istanza di riesame e, ove occorrente, il bando e il disciplinare, nella parte in cui fossero interpretabili nel senso sostenuto dalla stazione appaltante. È stato chiesto il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, oppure il risarcimento per equivalente ove il conseguimento dell’aggiudicazione fosse divenuto impossibile.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare senza definire il merito delle censure relative al calcolo della soglia di anomalia e alla legittimità dell’aggiudicazione. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse essenzialmente patrimoniale e, quindi, suscettibile di ristoro mediante risarcimento, come confermato dalla proposizione della domanda risarcitoria. Inoltre, la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito è stata considerata idonea a scongiurare almeno in parte le esigenze cautelari prospettate. L’udienza pubblica per la decisione di merito è stata fissata al 1° ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura aperta oggetto di gara, senza specifica interpretazione nella fase cautelare.
art. 59 d.lgs. 36/2023
Accordo Quadro di cui all’art. 59 del D.lgs36/2023
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di esecuzione dell’appalto mediante accordo quadro, senza specifica interpretazione nella decisione cautelare.
Allegato II.2 d.lgs. 36/2023, metodo A)
metodo A) dell’Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia
La ricorrente ne contesta l’applicazione da parte della stazione appaltante; l’ordinanza non decide nel merito la correttezza del calcolo.
artt. 121-122 c.p.a.
subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto ... previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121 – 122 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della domanda di subentro e di declaratoria di inefficacia del contratto, senza esame nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione può essere rigettata quando il pregiudizio dedotto abbia natura essenzialmente patrimoniale e risulti astrattamente suscettibile di integrale o adeguato ristoro risarcitorio, soprattutto se il ricorrente ha proposto anche una domanda di risarcimento.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito può concorrere a escludere o attenuare l’attualità delle esigenze cautelari, quando il breve intervallo temporale consenta una decisione di merito prima che il pregiudizio prospettato divenga irreversibile.
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