Cassazione Penale, Sentenza n. 9338/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello volto a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Le misure erano state adottate per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74, commi 1-4, d.P.R. 309/1990; art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990): partecipazione a un'associazione transnazionale per la distribuzione di droga e due episodi di acquisto/detenzione di marijuana (100 kg e 27 kg). Il ricorrente contestava l'attribuzione di un ruolo primario nell'associazione (art. 125 c.p.p.), sostenendo di essersi limitato a viaggi per restituire partite di scarsa qualità e di essersi distaccato dall'attività criminosa, avendo iniziato successiva attività lecita e trasferito la residenza in Olanda; eccepiva l'erronea valutazione da parte del giudice della prova e l'insufficiente considerazione del memoriale e dei documenti prodotti come elementi di emersione dal contesto delinquenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente riguardassero valutazioni di merito e della prova riservate al giudice di merito e non riesaminabili in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua. La Corte ha ritenuto adeguata e razionale la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva illustrato circostanziatamente il ruolo organizzativo del Kalaj nell'importazione di grossi carichi (uso di doppiofondo, capannoni, rete di contatti), le intercettazioni che attestavano compensi e percentuali, nonché la persistente affectio societatis e iniziativa autonoma del ricorrente. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva correttamente valutato il pericolo di reiterazione e di fuga, giudicando insufficiente il memoriale e la documentazione fornita (mancanza di prova di lavoro stabile, trasferimenti motivati da familiari). Di conseguenza la custodia cautelare è stata mantenuta e il reclamo rigettato; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per contestare la ricostruzione del ruolo nell'associazione; la Corte evidenzia che le contestazioni sul ruolo sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non riesaminabili in cassazione se la motivazione è congrua.
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma che disciplina le ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione punta alla partecipazione a un'associazione transnazionale dedita alla distribuzione di stupefacenti.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Riguarda specifiche fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, riferita ai due episodi relativi a quantitativi di marijuana (100 kg e 27 kg).
art. 292 cod. proc. pen.
Indica i requisiti di motivazione dell'ordinanza di riesame; la Corte richiama che la motivazione del giudice del riesame deve conformarsi al modello previsto dalla norma e giustificare adeguatamente la gravità del quadro indiziario.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello strutturale per la motivazione delle decisioni, con gli adattamenti necessari per i provvedimenti cautelari basati su indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che tale valutazione è di merito e insindacabile in cassazione se supportata da motivazione priva di vizi logico-giuridici.
art. 275 cod. proc. pen.
Parametro richiamato in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione; la motivazione deve ancorarsi a circostanze di fatto specifiche che rendano concreto il rischio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione: essa non può riesaminare il contenuto concreto della prova o proporre diversa interpretazione dei dati processuali, ma solo verificare la logicità e congruità della motivazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama gli adempimenti procedurali successivi alla decisione (esecuzioni amministrative/conseguenze), come disposto nella sentenza.
Massime di principio
- Le censure relative alla valutazione del ruolo nell'associazione e al peso delle intercettazioni sono, di regola, questioni di fatto riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo sul vizio di motivazione o sulla logicità del ragionamento.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare occorre documentare fatti nuovi, concreti e verificabili che rendano inefficace il pericolo di reiterazione o di fuga; semplici dichiarazioni/autodichiarazioni (memoriali) senza riscontri probatori difficilmente sono sufficienti.
- Le intercettazioni e le risultanze investigative che mostrano organizzazione logistica (doppiofondo, depositi, compensi concordati) possono efficacemente dimostrare l'affectio societatis e la capacità di iniziativa autonoma dell'indagato.
- Il trasferimento all'estero o l'avvio di presunte attività lecite devono essere provati con elementi concreti (contratti, buste paga, iscrizioni, documenti fiscali, attestazioni) per incidere sulle esigenze cautelari.
- Il giudice del riesame deve motivare specificamente perché misure meno afflittive sarebbero inidonee o sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti; tale motivazione, se adeguata, è insindacabile in Cassazione.
- La difesa che intenda dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari dovrebbe indicare nominativi, documenti e circostanze precise che consentano di verificare il distacco dall'organizzazione e la stabilità dei legami nel territorio.
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