Sentenza del 01/07/2020 n. 13381 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello della contribuente e ritenuto preclusivo un precedente giudicato relativo ad annualità diverse (2006-2007), con conseguente esclusione dell'obbligo di contribuenza per un terreno per gli anni 2008 e 2010. Il Consorzio aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errata applicazione del principio del giudicato esterno senza produzione della sentenza autentica, error in procedendo per decisione su questioni non prospettate nei gradi precedenti e contestazione dell'applicabilità di norme sul raddoppio del contributo unificato al processo tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo erronea l'applicazione del giudicato esterno: il giudicato può avere efficacia vincolante esterna solo con riguardo ad elementi costitutivi della fattispecie che siano stabili o tendenzialmente permanenti e comuni a più annualità; la destinazione urbanistica è variabile e non idonea a creare un vincolo esterno automatico. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con istruzione di valutare le circostanze e le prove offerte sin dal primo grado, compresa la sussistenza o meno del presupposto impositivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Codice Civile, articolo 2909
Richiamato in relazione al principio di giudicato: il giudicato esterno vincola solo quando identici sono soggetti, causa petendi e petitum; la Corte richiama i limiti del giudicato esterno nel processo tributario.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di legge e error in procedendo) utilizzati per censurare la sentenza della CTR.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Invocato dal ricorrente in relazione alla condanna al raddoppio del contributo unificato; la questione dell'applicabilità al processo tributario è stata prospettata ma non determinante per la cassazione accolta.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 18 e 19
Richiamato per indicare la natura dell'impugnazione degli atti impositivi e l'oggetto del processo tributario come rapporto specifico dedotto in giudizio.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), articolo 7
Citato in relazione al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta: ogni annualità costituisce obbligazione distinta, salvo elementi stabili comuni.
Legge Regionale n. 4 del 1984, articoli 2 e 3
Richiamata in relazione alla disciplina del perimetro di contribuenza; la CTR aveva utilizzato argomentazioni urbanistiche per escludere la contribuenza, motivo oggetto di valutazione nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno nel processo tributario vincola solo sugli elementi costitutivi che siano stabili o tendenzialmente permanenti nel tempo: elementi variabili (es. destinazione urbanistica) devono essere riesaminati per ciascuna annualità.
- Non è sufficiente richiamare una sentenza relativa ad altre annualità per precludere l'accertamento: chi invoca il giudicato esterno deve dimostrarne la identità dell'oggetto e, se necessario, produrre copia autentica della decisione precedente.
- Il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove offerte nel singolo giudizio; l'effetto vincolante del giudicato non può essere esteso a risultati di valutazioni probatorie dei criteri discrezionali se questi non riguardano elementi stabili.
- Nelle controversie relative a tributi periodici occorre distinguere chiaramente tra elementi stabili (qualificazioni giuridiche o condizioni permanenti di esenzione) e elementi variabili (destinazione urbanistica, fatti sopravvenuti) per decidere l'eventuale efficacia preclusiva del giudicato.
- Se si intende ottenere l'effetto preclusivo di una pronuncia precedente, è necessario porre in evidenza e documentare quali accertamenti di fatto risultino necessariamente comuni e permanenti tra le annualità coinvolte.
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