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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 209/2025 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 21.02.2025 all’esito del procedimento iscritto al NRG 3507/2024 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202505998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ordinato l'accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 209/2025 del Tribunale di Benevento, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero all'accredito di € 2.000,00, oltre alle spese di lite. Sebbene il titolo fosse stato notificato in forma esecutiva via PEC il 24 febbraio 2025, fosse stata inviata una diffida ad adempiere e fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'adempimento né formulare specifiche difese. Il TAR ha preliminarmente ritenuto provati i presupposti dell'azione, poiché erano stati depositati il titolo autentico, la prova della notificazione in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato; ha inoltre rilevato il rispetto del termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la totale e ingiustificata inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato. L'obbligo conformativo è stato ritenuto chiaro, preciso e incondizionato: il Ministero deve accreditare alla docente l'importo di € 2.000,00 stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro. È stato ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Impone alla parte che agisce in ottemperanza di dimostrare l'esistenza e il contenuto del titolo da eseguire, nonché il suo carattere esecutivo o il passaggio in giudicato, mediante la documentazione pertinente.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni decorso il quale può procedersi all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale da eseguire, la prova della sua notificazione in forma esecutiva e, ove necessario, la certificazione del passaggio in giudicato; l'azione deve inoltre essere proposta entro il termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati.
  • Quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione un obbligo chiaro, preciso e incondizionato, la mancata esecuzione integra violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato e giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine perentorio.
  • In sede di ottemperanza, la costituzione dell'amministrazione senza prova dell'avvenuto adempimento e senza deduzione di specifiche ragioni ostative non supera la contestazione di persistente inerzia formulata dal ricorrente.
  • In caso di inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli tutti gli adempimenti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione sostitutiva, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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