Cassazione Civile, Ordinanza n. 07327/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento induttivo fondato sul redditometro nei confronti di un contribuente che, secondo l'Amministrazione, non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1998-2005 e, per il 2006, aveva dichiarato solo redditi fondiari, a fronte di indici di capacità contributiva ritenuti incompatibili. Dopo l'invito a fornire chiarimenti, giudicati non fondati dall'Ufficio, gli avvisi per le annualità precedenti risultavano definiti con adesione. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando equitativamente le riprese al 50%. La CTR aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'incidentale del contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento e la rideterminazione del quantum. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità/inesistenza della notificazione dell'avviso a mezzo posta per molteplici irregolarità della relata; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sul processo tributario per asserita incompetenza dell'ufficio che aveva proposto l'appello; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dell'appello dell'Agenzia; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e omesso esame per mancata considerazione delle prove contrarie sull'assenza di antieconomicità; 5) violazione dell'art. 1 d.P.R. 633/1972 e omessa pronuncia sulla ripresa IVA; 6) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 446/1997 e omessa pronuncia/motivazione sulla ripresa IRAP. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili o infondati, il quarto e il quinto inammissibili, e il sesto inammissibile per difetto di specificità; ha quindi rigettato il ricorso. La Corte ha anche ribadito che, in tema di notifica, le irregolarità che non impediscono l'identificazione dell'atto o del destinatario ricadono nella nullità sanabile e che, in materia di accertamento induttivo, gli indizi vanno valutati complessivamente e il giudice di merito può ritenere assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e non provata la prova contraria del contribuente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha escluso la nullità/inesistenza della notificazione dell'avviso, ha dichiarato inammissibili le doglianze relative all'appello dell'Ufficio per difetto di interesse o di specificità, e ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione delle presunzioni redditometriche, dell'IVA e dell'IRAP perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il fatto storico rilevante e aveva valutato sia gli indizi sia la prova contraria. Non è stata disposta condanna alle spese per mancata effettiva attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge e omesso esame sono state scrutinati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità, con dichiarazione di inammissibilità quando il motivo mirava a una nuova valutazione del merito o non era specifico.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di notificazione degli avvisi tributari; le irregolarità della relata non determinano inesistenza se non impediscono l'identificazione dell'atto o del destinatario.
art. 20 L. 890/1992
Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta; le irregolarità dedotte non sono state ritenute idonee a travolgere la validità dell'atto.
art. 52 d.lgs. 546/1992
L'appello dell'ufficio dell'Agenzia diverso da quello destinatario della sentenza di primo grado è comunque ammissibile, in ragione dell'unitarietà dell'Agenzia e della natura impugnatoria del processo tributario.
art. 53 d.lgs. 546/1992
La censura di difetto di specificità dell'appello è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, poiché l'appello era stato comunque respinto nel merito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse a far valere l'omessa pronuncia manca quando la questione preliminare, se accolta, non potrebbe comunque determinare un esito favorevole per il ricorrente.
art. 38 d.P.R. 600/1973
In tema di accertamento sintetico, il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi e verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea.
art. 1 d.P.R. 633/1972
La doglianza sull'assoggettamento a IVA è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché il giudice di merito aveva esaminato il fatto storico posto a fondamento della pretesa.
artt. 1 e 2 d.lgs. 446/1997
La censura sulla debenza dell'IRAP è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo dimostrato che la questione fosse stata ritualmente devoluta in appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato in modo implicito nella distribuzione dell'onere della prova: l'Ufficio deve sorreggere la pretesa con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente può contrastarla con prova contraria.
art. 370 c.p.c.
Citato solo quanto alla costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Massime di principio
- In tema di notificazione di atti tributari, i vizi della relata o delle formalità di esecuzione non comportano inesistenza della notifica se l'atto è comunque identificabile e il destinatario è individuabile; tali irregolarità, al più, integrano nullità sanabile, che può ritenersi sanata dalla tempestiva impugnazione.
- Nel processo tributario, l'appello proposto da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello che ha emesso l'atto o ha resistito in primo grado è ammissibile, in ragione dell'unitarietà dell'Agenzia e della natura impugnatoria del giudizio.
- L'eccezione di difetto di interesse a una pronuncia su un motivo o su una questione processuale è inammissibile quando, anche se accolta, non potrebbe produrre un risultato utile per la parte che la solleva.
- In materia di accertamento sintetico/redditometrico, il giudice deve valutare gli indizi nel loro complesso, secondo un apprezzamento unitario e non atomistico; la pretesa fiscale è sorretta quando gli indizi sono complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o che non indicano in modo specifico il contenuto devoluto nei gradi di merito sono inammissibili.
- rami
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