Cassazione Penale, Sentenza n. 13348/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 15/01/2025 (rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione del 19/02/2024) contestando, in più atti: a) la sussistenza e la motivazione riguardante l'aggravante "mafia" (art. 416-bis.1 c.p.) e la riconducibilità del gruppo alla cosiddetta famiglia/clan Senese; b) la utilizzabilità, attendibilita` e pertinenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; c) la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521/522 c.p.p.), per la specificazione del gruppo agevolato (da "camorra" al "clan Senese"); d) l'affermazione di responsabilita` per delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, usura, estorsione e interposizione fittizia (contestando prova, provenienza della provvista e nessi causali); e) vizi nella quantificazione delle pene: riconoscimento/sottrazione di attenuanti generiche, applicazione e motivazione della recidiva, aumenti per continuazione e incremento per aggravanti speciali; f) alcune questioni procedurali (nullita`, uso delle captazioni, ecc.). I ricorrenti chiedono cessazione del motivo o riforma in loro favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in larga parte rigettato i ricorsi: ha ritenuto ammissibili/inammissibili i vari motivi secondo i profili formali e di merito e, nella sostanza, ha confermato la valutazione di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di un patrimonio illecito riconducibile alla famiglia Senese e la sussistenza, in molti punti, dell'aggravante mafia (comma 1 art. 416-bis c.p.) e delle fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio, usura, estorsione e trasferimento fraudolento di valori. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente alcuni motivi e disposto l'annullamento con rinvio in parte qua su punti limitati (es.: questioni connesse alla qualificazione/effetti di talune aggravanti e al calcolo di pena per specifici capi, con estensione ad altri coimputati ove rilevante), rimettendo ad altra sezione della Corte di appello di Roma la nuova valutazione sui punti indicati. In sintesi: prevalente rigetto dei ricorsi e conferma delle principali conclusioni di merito; annullamenti e rinvii limitati e circoscritti per taluni capi/ricorrenti per vizi di motivazione e per dedotte inesattezze nella dosimetria applicata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ricorda che l'aggravante "mafia" richiede dimostrazione di un gruppo che si avvale del metodo mafioso (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento/omerta`); nel caso di neoformazioni o articolazioni periferiche e` necessario valutare globalmente idonei indici fattuali (fama criminale, prestiti/protezione, collegamenti con altre organizzazioni) e non basta la mera parentela o la pluralita` di reati-fine
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Per il riciclaggio la corte valorizza la prova complessiva della provenienza illecita della provvista mediante elementi documentali e captazioni; non e` necessaria condanna passata in giudicato per il reato presupposto, purché il fatto non sia stato definitivamente escluso
art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. (impiego/autoriciclaggio)
La responsabilita` per autoriciclaggio e` fondata quando il soggetto utilizzi risorse riconducibili ad un patrimonio illecito personale o familiare con atti volti a occultarne provenienza; la prova puo` emergere da indizi e valutazione globale degli elementi
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori / interposizione fittizia)
Per l'intestazione fittizia occorre prova, anche indiziaria, che la titolarita` apparente sia stata creata/uso per eludere misure di prevenzione o per reimpiego di capitali illeciti; l'intestatario fittizio risponde a titolo di concorso se consapevole della finalita` elusiva
art. 63 cod. proc. pen. (inutilizzabilita` dichiarazioni se contestato come indagato)
La Corte chiarisce che le dichiarazioni dei collaboratori non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutate la veste in cui sono stati escussi, la pertinenza temporale e la connessione dei fatti. L'inutilizzabilita` scatta solo se la dichiarazione proviene da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato per gli stessi fatti senza le garanzie procedurali
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen. (correlazione tra imputazione e sentenza)
La Corte ribadisce che un'alterazione della denominazione del gruppo (es. da "camorra" al "clan Senese") non viola l'art. 521/522 se si tratta di mera specificazione e se l'imputato ha potuto difendersi sull'intero materiale probatorio; il giudice deve pero` trasmettere gli atti al PM se il fatto ritenuto in sentenza e` realmente diverso da quello contestato
Massime di principio
- Per l'aggravante mafiosa (art. 416-bis) il giudice deve valutare il complesso degli indici: non basta la parentela o la pluralita` di reati-fine; e` richiesto che il gruppo abbia una capacita` intimidatrice effettiva e che produce condizioni di assoggettamento/omerta` anche in ambiti circoscritti
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili se sono state acquisite e valutate secondo le garanzie procedurali; la loro attendibilita` va verificata caso per caso (temporalita`, convergenza e riscontri) e non produce automaticamente l'aggravante mafiosa senza riscontri
- La modificazione formale dell'imputazione (es. specificazione del beneficiario dell'agevolazione mafiosa) non determina di per se` violazione del diritto di difesa se il nucleo fattuale e le risultanze probatorie erano note e l'imputato ha potuto esercitare la difesa; se invece il fatto e` sostanzialmente diverso il giudice deve trasmettere gli atti al PM
- In tema di riciclaggio/autoriciclaggio la prova della provenienza illecita della provvista può risultare da una valutazione globale di intercettazioni, documenti, comportamenti elusivi e incongruenze patrimoniali; non e` necessario che tutti i reati presupposto siano stati definitivamente giudicati, ma non devono essere stati definitivamente esclusi
- Nella quantificazione della pena il riconoscimento della recidiva, l'applicazione di aumenti per continuazione e l'uso di aggravanti ad effetto speciale devono essere esplicitamente motivati: il giudice deve collegare la scelta discrezionale ai precedenti, alla natura e alla gravita` dei reati e ai criteri di proporzionalita`
- In un giudizio di rinvio dopo annullamento parziale dalla Cassazione, il giudice del rinvio deve attenersi al dictum di legittimità: non e` consentito ripercorrere argomentazioni gia` censurate dalla Cassazione, mentre e` obbligatorio valutare complessivamente gli elementi richiesti dal giudice di legittimità
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