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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13489/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sentenze irrevocabili. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte di appello)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili. Secondo il ricorrente, i reati giudicati nelle sentenze indicate dovevano essere unificati sotto il vincolo della continuazione. La decisione impugnata aveva invece escluso la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, valorizzando la disomogeneità esecutiva delle condotte, l'ampio arco temporale tra i fatti (2011-2016) e la varietà dei reati coinvolti, tra cui porto e detenzione di armi, furto, ricettazione, rapina e danneggiamento seguito da incendio. In cassazione il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non superava la valutazione di merito sulla mancanza di una preordinazione originaria comune ai diversi reati.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; nel caso concreto è stata esclusa per mancanza di un originario disegno criminoso comune ai reati esaminati

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di una originaria preordinazione dei reati entro un medesimo disegno criminoso; non basta la mera pluralità di fatti illeciti commessi dalla stessa persona.
  • Una marcata disomogeneità esecutiva tra i reati e un ampio intervallo temporale tra le condotte sono elementi idonei a escludere la prova dell'unitarietà del programma criminoso.
  • La semplice reiterazione di condotte illecite non coincide con il vincolo della continuazione: essa può semmai rilevare sotto istituti diversi, come recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.
  • In sede di legittimità, la censura che non si confronti efficacemente con la valutazione di merito sulla mancanza di un medesimo disegno criminoso può essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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